LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la precedente deliberazione n. 39 in data 8/3/2004, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l'anno 2004, in ossequio alle norme soprarichiamate, le aliquote per la determinazione dell'imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni;

Vista la circolare ministeriale 114/E del 25/05/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.05.1999, relativa all’applicabilità dell’aliquota ridotta anche alle pertinenze dell’abitazione principale;

Ritenuto di dover fissare nel limite quantitativo di uno il numero di pertinenze a cui estendere la stessa aliquota per l’abitazione principale;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli arti 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs..n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

Vista la proposta dell’Assessore alle Finanze, in cui si evidenziano le aliquote nonché le riduzioni e le  detrazioni d'imposta proposte per l'anno 2005 e  il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta come sopra proposte;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

- assicurare l'equilibrio del bilancio 2005;

Di potere determinare, per l'anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella stessa misura determinate per l’anno 2004;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.L.O.E.L.  approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 42, co. 2 lett. f) del T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che recita testualmente  “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ………omissis………,istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ……….omissis…..”;

Con voti unanimi;

 

D E L I B E R A

 

1)       di fissare, per l'anno 2005, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote, le riduzioni e le detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

 

N.D

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

 

 

ALIQUOTE 

 

DETRAZIONE

 

1

 

 

Regime ordinario dell’imposta

 

6,1 per mille

 

 -------------

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza 

4,4 per mille

  103,29

3

Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relativa pertinenza

 

4,4 per mille

 

  103,29

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e relativa pertinenza

4,4 per mille

  103,29

5

Unità immobiliare , non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e relativa pertinenza

 

4,4 per mille

 

  103,29

6

Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado

4,4 per mille

  103,29

7

Unità immobiliari diverse dalle abitazioni, dalle aree fabbricabili e terreni agricoli (Immobili gruppo catastale  C e D)

6 per mille

---------------

 

8

 

Immobili dichiarati inagibili ed inabitabili

 Imposta ordinaria  ridotta del 50%

 

---------------

 

 

9

Possessori di immobili adibiti ad abitazione principale portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 104/92;

Possessori di immobili adibiti ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 104/92;

Il possesso del requisito è riferito al 31.12 dell’anno precedente a quello di imposizione;

Il reddito ISEE del nucleo familiare non deve superare l’importo di €  14,695,96;

Chiunque vi abbia titolo, prima dell’autoliquidazione dell’imposta dovrà presentare apposita dichiarazione indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune, corredato dalla dichiarazione ISEE nonché dalla copia del certificato comprovante l’iscrizione nelle liste dei portatori di handicap di cui alla legge 104/92;

 

4,4 per mille

 

  206,58

 

 

2)       di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), sarà di complessive €  777.000,00;

3)       che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

4)       ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Con separata votazione e ad unanimità di voti il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.