DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 17 DEL 22/02/2006

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.92, n° 504 così come sostituito dal comma 53, art. 3 Legge 23.12.96, n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

Vista la propria deliberazione n. 42 del 26.2.93 con cui si istituiva a decorrere dall’anno 1993 l’ICI  e si determinava l’aliquota  al 5 per mille;

 

Considerato che l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 come modificato dall'art. 6 del D.lg. 23.3.98 n. 56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

 

- che l'art. 58 del D.Lgvo 15.12.97 n. 446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti  ed imposte e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili dal 01.01.98;

 

-che l'aliquota ICI per l'anno 2006 viene così stabilita:

 

            - Aliquota ordinaria 7 per mille

            - Aliquota abitazione principale 5 per mille e riduzione dell'imposta di € 103,29;

 

            Sono equiparate all'abitazione principale con aliquota 5 per mille e detrazione di € 103, 29 gli immobili di cui all'art. 5 comma 4 del vigente regolamento ICI;

 

            Sono inoltre equiparate all'abitazione principale solo per l'aliquota del 5 per mille le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 3° grado previste nell'art. 5 comma 6 del vigente regolamento ICI;

           

            Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.vo n. 267/00;

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

Di stabilire per l'anno 2006, l'aliquota ICI vigente sul proprio territorio nelle seguenti percentuali;

 

            1) Aliquota ordinaria 7 per mille

           

            2) Abitazione principale 5 per mille