DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'I.C.I. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2005 - DELIBERA DI G.M. 42/2005

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I, artt. 1-12 del Decreto Legislativo 504/92 così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.03.1999 e successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 53, comma 16 della l. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della l. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L.314/2004 che ha rinviato al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del consiglio fra le quali: "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote";

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;

VISTO l’art. 1, comma 5, della legge 449/97 il quale dispone che: "I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori";

RITENUTO opportuno, al fine di una corretta politica fiscale locale che tenga conto della diversa capacità contributiva del soggetto passivo in relazione alla diversa tipologia e destinazione degli immobili posseduti, diversificare l’aliquota;

RITENUTO, in relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione 2005 sia per quanto concerne i programmi amministrativi che la qualità dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, di stabilire, per il 2005, l’aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione principale e gli immobili ad esso equiparati, e del 7 per mille per gli altri immobili;

RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere un aumento della detrazione d’imposta per categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico o sociale nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

RITENUTO, altresì, opportuno incentivare il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e l'affitto di immobili a soggetti in condizioni economiche disagiate;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

1) determinare, per l’anno 2005, le aliquote ICI che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità immobiliari ad essa equiparate secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina I.C.I.;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui ai seguenti punti c) e d);

c) 4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati:

- interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali secondo i criteri dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 così come successivamente modificato ed integrato, indicate nell’allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole", con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;

- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto "Delimitazione ai sensi ex art. 27 della L. 457/78 delle zone di recupero" e realizzate a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e) della L. 5 agosto 1978.

d) 4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati alle condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I., ai seguenti soggetti che si trovano in condizioni economico disagiate:

1. Unico adulto con figli minori a carico;

2. Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per finita locazione;

Al fine dell'applicazione della aliquota di cui al punto d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore a quello previsto per la presentazione di domande per alloggi E.R.P;

2) di dare atto che l’aliquota ridotta al 4,5 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi indicati al precedente punto 1), lettera c) e per la durata di tre anni dall’inizio lavori;

3) di considerare "anziano", ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., che recita " l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate", i soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 2004;

4) di stabilire che la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia pari EURO 104,00;

5) di stabilire la detrazione I.C.I. in EURO 250,00 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano in carica ai servizi sociali del Comune in via continuativa nel corso dell’anno 2005 per stati di indigenza;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti con una percentuale di invalidità pari e/o superiore al 75%, tutto ciò a prescindere da qualsiasi limite di reddito;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno 2004, complessivamente inferiore all’importo lordo di EURO 9.500,00 aumentato di EURO 775,00 per ogni persona a carico;

6) di escludere comunque dal beneficio di cui al punto 5), lettere a) e c), i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli con reddito domenicale superiore a EURO 104,00 ed aree edificabili;

7) di dare atto che, in ogni caso, l’Ente può richiedere ai contribuenti, che hanno usufruito della ulteriore detrazione e della aliquota agevolata, la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti indicati ai precedenti punti e la conseguente applicazione delle relative sanzioni, in assenza degli stessi

8) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente delibera sono stati espressi i pareri di rito nella testata riportati.