Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Per l'imposta relativa all’anno 2005 sono state assunte le seguenti decisioni:

- Aliquota principale 7,00 per mille;

- Aliquota ridotta 4,00 per mille:

ESENZIONI DI IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta, per il periodo in cui sussistono le condizioni, i seguenti immobili:

fabbricati accatastati o accatastabili in categoria E (stazioni per servizi di trasporto, fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, ecc.);

fabbricati destinati ad uso culturale;

fabbricati inagibili o inabitabili recuperati per attività assistenziali agli handicappati;

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina destinate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

immobili utilizzati dagli Enti non commerciali con uso esclusivo ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze.

RIDUZIONI DI IMPOSTA

Sono previste le seguenti riduzioni d'imposta:

fabbricati inagibili o inabitabili. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati solo per il periodo in cui sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15;

terreni agricoli di proprietà di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale che conduca i terreni stessi, anche se situati in più comuni. L'imposta si applica a scaglioni con riguardo al valore complessivo dell'imponibile limitatamente alla parte di valore che eccede € 25.822,845 tenendo conto delle quote di possesso.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'abitazione principale, intendendosi quella nella quale il soggetto passivo dell'imposta ed i suoi familiari dimorano abitualmente, è prevista una detrazione per un importo di Euro 104,00, rapportata al periodo per il quale sussiste la suddetta detrazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguale fra loro. Si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi dell’ATER; alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

La detrazione si estende per gli immobili pertinenziali quali il garage, il box, la cantina, accatastati autonomamente.

La detrazione per abitazione principale è aumentata a Euro 258,00 per particolari situazioni di carattere sociale. L'aumento è applicabile sulla base dei criteri e delle modalità fissate con deliberazione del G.C. n. 7 del 14 gennaio 2005, per le seguenti situazioni:

abitazione occupata da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;

abitazione occupata da nucleo familiare con reddito pro capite lordo ai fini I.R.P.E.F. per il 2004 (cioè il reddito totale diviso per il numero dei componenti), inferiore o uguale a Euro 6.967,35;

abitazione occupata da nucleo familiare con persona portatrice di handicap o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, ai sensi delle vigenti normative, con anziani non autosufficenti o ricoverati di lunga degenza. La condizione di handicap o di invalidità deve essere stata riconosciuta dalla Competente Commissione Medica e la relativa attestazione deve essere allegata alla domanda.

I.C.I. - NOTE SU DETRAZIONE MAGGIORATA

La detrazione maggiorata vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e le sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su un altro immobile ( sia terreno che fabbricato, anche in quota parte). Per l'anno 2005 le modalità operative sono le seguenti: coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia dello stesso all'Ufficio I.C.I. del Comune di Vicenza - Piazza San Biagio n.1 entro 15 giorni dall'avvenuto versamento. Il bollettino dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente. L'Ufficio I.C.I., in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.