Conferma  per l’anno 2011 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

a)      aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

b)      aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille):

v  per le unità immobiliari che, pur adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e per quelle altre assimilate dal Comune all’abitazione principale ma non appartenenti alle tipologie escluse di cui al successivo punto 3); 

 

Conferma  altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €. 103,29* (centotre/29) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1);

 

Dare atto che sono esclusi dal pagamento dell’I.C.I. soltanto i seguenti cespiti:

v  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

v  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

v  le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado e in linea collaterale fino al 2° grado inclusi nonché ad affini di 1° grado, purché adibite a dimora abituale del concessionario e del suo nucleo familiare;