PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 133 del 6 dicembre 2005, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote e la detrazione ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. per l'anno 2006 come segue:

·       7 (sette) per mille l’aliquota per tutti gli immobili e terreni fabbricabili, fatta eccezione per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. che rimane fissata al 6 (sei) per mille;

·       € 130,00 la detrazione per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto;

·      4 (quattro) per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art, 1, commi 5, 6, 7 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

·       6 (sei) per mille l’aliquota per gli immobili adibiti a pertinenze dell’abitazione principale, qualificabili come tali ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile;

RITENUTO opportuno mantenere inalterate le sopra citate aliquote e detrazione anche per l’anno d’imposta 2007 ritenendole congrue e sufficienti per il finanziamento delle entrate di bilancio, in considerazione anche del fatto che sono in avanzata fase di predisposizione gli accertamenti e le riliquidazioni della stessa imposta relativa agli anni pregressi, che porteranno ugualmente, a regime, un aumento del gettito complessivo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

ACQUISITI in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1.    di determinare nel modo seguente le aliquote e la detrazione ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. per l'anno 2007, confermando peraltro quanto già deliberato per l'anno 2006:

·       7 (sette) per mille l’aliquota per tutti gli immobili e terreni fabbricabili, fatta eccezione per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. che rimane fissata al 6 (sei) per mille;

·       € 130,00 la detrazione per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto;

·      4 (quattro) per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art, 1, commi 5, 6, 7 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

·       6 (sei) per mille l’aliquota per gli immobili adibiti a pertinenze dell’abitazione principale, qualificabili come tali ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile;

2.   di trasmettere tramite posta elettronica copia della presente al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e, quale annuncio, sulla Gazzetta Ufficiale;

3.   di trasmettere altresì copia della presente al Concessionario della riscossione dell’imposta, per gli adempimenti di competenza;

4.    di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.