Estratto della deliberazione n. 8 del 28 aprile 2007, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di VALLE DI CADORE (Provincia di Belluno) in materia di aliquote e detrazioni ICI per l’anno d’imposta 2007. (Ultima deliberazione adottata, tuttora in vigore)

 

 

(omissis)

 

 

D E L I B E R A

 

1. di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

 

ALIQUOTA ORDINARIA

7 per mille

ALIQUOTA AGEVOLATA (per le sottoindicate tipologie di immobili)

6 per mille

- abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;

- abitazione principale del soggetto passivo iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risulti locata;

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2° ( con autocertificazione entro il 30 giugno dell’anno successivo);

- abitazione dei custodi, come definita dal C.N.L. per la categoria e dall’art. 659 codice di procedura civile:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari qualificabili come pertinenze dell’abitazione principale, ai sensi dell’art. 817 del codice civile (box, cantina, ecc.)

ALIQUOTA RIDOTTA (per gli immobili di proprietà dell’A.T.E.R., purché non già assegnati con patto di futura vendita e riscatto)

1 per mille

ALIQUOTA DIVERSIFICATA

6 per mille

- fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità (es. stalle e fienili)

- immobili diversi dalle abitazioni, non costituenti pertinenza di abitazione;

 

2. di confermare nell’importo di Euro 104,00 (centoquattro/00) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3. di confermare nell’importo di Euro 200,00 (duecento/00) la maggiore detrazione d’imposta prevista ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis del vigente regolamento comunale, per l’abitazione principale dei soggetti residenti nel Comune, nel cui nucleo familiare convivente, quale risulti all’anagrafe del Comune, sia presente una persona con invalidità permanente accertata in misura superiore al 66%;

 

 

(omissis)