Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21 febbraio 2006, di approvazione

 tariffe, aliquote d’imposta tributi – anno 2006.

 

Imposta Comunale sugli Immobili:

differenziazione per l’esercizio 2006, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, nella misura del 6,00 per mille, - detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di 104,00.= rapportate al periodo dell’anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; applicazione della detrazione dell’unità immobiliare principale alle pertinenze e nella misura del 7,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili dell’imposta (seconde case, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati).

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Estratto Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

Art. 19 – DICHIARAZIONI

 

  1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Danta di Cadore, con esclusione di quelli esenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.

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estratto allegato A” al Regolamento disciplina dell’I.C.I.

OGGETTO: Valore minimo delle aree edificabili nel territorio comunale.

 

La valutazione del valore minimo delle aree edificabili viene effettuata sulla base degli elementi tipici e caratteristici per beni in analoghe condizioni ed oggetto di compravendita, sui prezzi correnti, alla data odierna, sul mercato locale.

Il territorio comunale è stato suddiviso in un'unica zona visto che dal punto di vista della commerciabilità, i valori non tendono a discostarsi notevolmente, da una parte all'altra del territorio.

Per la differenziazione dei prezzi unitari delle singole aree si è impiegata l'attuale suddivisione in Z.T.O definita dal P.R.G. vigente.

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.03.2004, esecutiva, è stato modificato l’allegato A al Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili.

I nuovi valori minimi delle aree edificabili site nel territorio comunale ai sensi della vigente normativa sono i seguenti:

 

 

CENTRO ABITATO

ZONA

€/mq

A1

31,00

A2

31,00

B

35,00

C1

40,00

C2

40,00

D1

31,00

D2

31,00

Dalla Residenza Municipale, lì 23.03.2006.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

LO Proto dott.Giuseppe