ESTRATTO DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 03.02.2005 (aliquote ICI) 
 
1.      di stabilire, per quanto indicato in premessa, l' aliquota ordinaria dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l' anno 2005 nella misura del  7 (sette) per mille;
 2.      di stabilire l' aliquota ridotta nella misura del 5,25 (cinque e venticinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti;
 3.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,25 (cinque e venticinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, tettoie) asservita direttamente all’ abitazione principale stessa;
 4.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,25 (cinque e venticinque) per mille da applicarsi ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune;
 5.      di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 6.      di considerare direttamente adibito ad abitazione principale, ma senza possibilità di usufruire della detrazione, l' alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a  parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall' iscrizione anagrafica;
 7.      di stabilire quale termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all' anno 2004, comprese quelle riferite agli immobili oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi (art. 37 del D.L. 30.09.2003, n. 269) il periodo 2 maggio 2005 - 31 ottobre 2005;
 8.      di dare atto che con separato provvedimento di natura consiliare si provvederà alla regolamentazione del regime delle detrazioni ed agevolazioni valevoli per l’ anno 2005;
9.       di dare altresì atto che le aliquote di imposta come sopra determinate assicurano il rispetto dell' equilibrio di bilancio, c9. onsiderate le disposizioni regolamentari ed i provvedimenti emanati dal Comune in materia di ICI.
 
ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 24.02.2005 (detrazioni ICI)
 
1.      di applicare una maggiore detrazione ICI anno 2005 di Euro 258,23 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente:
a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo (imponibile IRPEF) un importo non superiore a Euro 6.968,00 per l’ anno 2004;
b) famiglie composte da due componenti il cui reddito familiare complessivo annuo (imponibile IRPEF) derivi esclusivamente da pensioni e non sia superiore a Euro 13.935,00 per l’ anno 2004;
c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66%, il cui reddito complessivo annuo (imponibile IRPEF) non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, corrispondente a Euro 16.076,00  per  l’ anno 2004;
d) famiglie incluse negli elenchi delle persone assistite in forma ordinaria e continuativa dal Comune o beneficiarie del reddito minimo di inserimento;
 2.      di applicare un maggiore detrazione ICI anno 2005 di Euro 154,94 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo complessivo del nucleo familiare (imponibile IRPEF) pari o inferiore a Euro 15.500,00;
 3.      di applicare una maggiore detrazione, fino a concorrenza dell’ imposta dovuta, per un periodo di due anni dal 1° Gennaio 2005 a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa unica pertinenza da parte di soggetti che contraggano matrimonio nel corso dell’ anno 2005 e stabiliscano la residenza anagrafica nel Comune di Rovigo nello stesso anno, il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare (imponibile IRPEF) sia pari o inferiore a Euro 35.000,00;
 4.      di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui ai punti 1, 2 e 3 quello derivante dall' abitazione stessa e dal garage di pertinenza;
 5.      di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi sopra indicati resta confermata la detrazione annua nella misura di Euro 103,29;
 6.      di dare altresì atto che l' ammontare della detrazione che non trovi capienza nell' imposta dovuta per l' abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell' imposta dovuta per la pertinenza della stessa abitazione principale, appartenente al titolare di questa;
 7.      di stabilire l’ azzeramento dell’ imposta dovuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° Gennaio 2005, limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale relativa unica pertinenza alle condizioni stabilite nell' apposito accordo territoriale rinnovato in data 22.06.2004 ai sensi dell' art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari;
 8.      di approvare gli allegati modelli di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti 1 e 2, da presentare al Comune entro il 10 Giugno 2005; l' Ufficio Tributi, previo esame delle istanze, darà comunicazione dell' esito delle stesse entro il 20 Giugno seguente. Per le altre agevolazioni le domande potranno essere presentate nel corso dell’ anno al verificarsi dei requisiti richiesti;
 9.      di dare atto che le agevolazioni e detrazioni di imposta, come sopra determinate, assicurano il rispetto dell'equilibrio di bilancio, considerati le disposizioni regolamentari ed i provvedimenti emanati dal Comune in materia di I.C.I..