ESTRATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 6 FEBBRAIO 2006

                                     

1.      di stabilire, per quanto indicato in premessa, l' aliquota ordinaria dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l' anno 2006 nella misura del  7 (sette) per mille;

2.      di stabilire l' aliquota ridotta nella misura del 5,25 (cinque e venticinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti;

3.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,25 (cinque e venticinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, tettoie) asservita direttamente all’ abitazione principale stessa;

4.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,25 (cinque e venticinque) per mille da applicarsi ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune;

5.      di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6.      di considerare direttamente adibito ad abitazione principale, ma senza possibilità di usufruire della detrazione, l' alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a  parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall' iscrizione anagrafica;

7.      di confermare l’ azzeramento dell’ imposta dovuta per un periodo di due anni dal 1° gennaio 2006, limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale relativa unica pertinenza alle condizioni stabilite nell' apposito accordo territoriale rinnovato in data 22.06.2004 ai sensi dell' art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, così come stabilito con la deliberazione di C.C. n. 11 del 24.02.2005, esecutiva;

8.      di confermare il beneficio dell’ esenzione dell’ imposta per un periodo di due anni dal 1° gennaio 2006, a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’ esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti l’ assunzione di nuovo personale, secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva;

9.      di stabilire quale termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all' anno 2005 il periodo 2 maggio 2006 - 31 ottobre 2006;

10.  di approvare l' allegato facsimile di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare e presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 7) del dispositivo;

11.  di dare atto che con separato provvedimento di natura consiliare si provvederà alla regolamentazione del regime delle detrazioni  valevoli per l’ anno 2006;

  1. di dare altresì atto che le aliquote di imposta come sopra determinate assicurano il rispetto dell' equilibrio di bilancio, considerate le disposizioni regolamentari ed i provvedimenti emanati dal Comune in materia di ICI.