DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2009

 

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 30.03.2009

 

… omissis …

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.      di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009 nella misura del 7 (sette) per mille;

 

2.      di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale stabilita dal decreto-legge 27.05.2008, n. 93,  con l’applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 103,29;

 

3.      di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, cantine o tettoie) asservita direttamente alle abitazioni indicate nel precedente punto 2);

 

4.      di applicare l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille, senza possibilità di usufruire della detrazione e senza alcuna assimilazione all’immobile utilizzato come abitazione principale, all’alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

 

5.      di stabilire l’aliquota agevolata nella misura del 5,00 (cinque) per mille per l’anno di imposta 2009 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale unica pertinenza, alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in data 22.06.2004 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l’allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire dell’aliquota ridotta (allegato 1);

 

6.      di confermare per l’anno 2009 la possibilità di richiedere l’esenzione dall’imposta per un periodo di tre anni a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti l’assunzione di nuovo personale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva;

 

7.      di stabilire che, ai sensi dell’articolo 37, comma 53, del decreto-legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. nei casi di:

·        segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;

·        fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;

·        assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

·        immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;

·        variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);

·        acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;

·        attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

·        nuovi soggetti passivi d’imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;

·        nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;

·        esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;

·        soggetti che intendono avvalersi di:

-         agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;

-         riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 504/92;

-         esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 504/92;

-         riduzioni d’imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 504/92;

·        ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);

 

8.      di fissare quale termine di presentazione, su modello ministeriale, delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all’anno 2008, limitatamente alle ipotesi sopra indicate, il periodo 2 maggio 2009 - 30 settembre 2009;

 

9.      di stabilire che non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:

·        acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);

·        variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;

 

10. di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008,  n.   93 riguardante il blocco dell’aumento dei tributi locali, come  confermato per il triennio 2009-2011 dall’articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.