PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO 2009

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 18.12.2009 ADOTTATA DAL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (PROVINCIA DI TREVISO) AVENTE AD OGGETTO: “I.C.I.: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L’ANNO 2010”.

 

 

“…. OMISSIS

D E L I B E R A

 

  1. di confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni I.C.I. vigenti, così dettagliate:

 

Aliquote

 

5 per mille

Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8, A/9, residenti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e relative pertinenze, dato atto dell’intervenuta esenzione I.C.I. per le abitazioni principali da A/2 ad A/7, delle correlative pertinenze ed unità immobiliari ad esse equiparate (artt. 2 e 3 del regolamento comunale I.C.I.)

7 per mille

Abitazioni e loro pertinenze non locate per più di 8 mesi solari l’anno (fanno fede i soli contratti regolarmente registrati)

6,5 per mille

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili

Detrazioni

 

€ 124,00

Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8, A/9 e residenti A.I.R.E.

€ 258,00

Abitazioni principali detenute a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione del soggetto passivo nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni:

-       il soggetto passivo non possieda altri immobili soggetti all’I.C.I. al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenze dell’abitazione principale;

-       l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare sia inferiore o uguale ad € 8.000,00 (ottomila);

-       presentazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili “I.C.I”, dei seguenti documenti:

-       istanza di applicazione della maggiore detrazione compilando apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000;

-       dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) di cui all’art. 4, del D.Lgs. n. 109/1998, obbligatoriamente corredata da certificazione I.S.E.E.; la domanda avrà effetto solo per l’anno in corso.

 

OMISSIS ….”