PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

D EL I B E R A

 

di stabilire, per l’anno 2010 la seguente modulazione delle aliquote e detrazione dell’I.C.I.:

 

a)       aliquota ridotta nella misura del 4,70 per mille (quattrovirgolasettantapermille) da applicare:

- ai fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 che costituiscono abitazione principale dei soggetti passivi di imposta così come definita dagli artt. 6, commi 3-bis, e 8, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 504/1992 e dagli articoli 9 e 10 del regolamento comunale in materia di I.C.I.;

- alle pertinenze delle abitazioni principali di cui al punto precedente;

- ai fabbricati che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali per le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati alle date del 21 settembre 2000 e 4 luglio 2006, con la condizione che venga presentata copia del contratto di locazione debitamente registrato e che il conduttore stabilisca nell'immobile la propria residenza anagrafica;

- alle unità immobiliari  ad uso abitazione e relative pertinenze oggetto di demolizione-ricostruzione o di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457) destinate ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota è applicabile fino al compimento del terzo anno decorrente dalla data di inizio dei lavori sopra citati come depositata agli atti del Comune.

               

b) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille (settepermille) da applicare a tutti gli altri immobili;

 

c) detrazione annua di euro 108,00 (centotto) per abitazione principale, relativamente ai fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9.