IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che con D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2008;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 03/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate per l’anno 2010 le seguenti aliquote I.C.I :

-       Aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

-       Abitazione principale: 5 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con relative pertinenze, riconoscendo altresì quale abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado, come specificato dagli art. 6 e 7 del predetto Regolamento comunale,

-       Categoria D: 7 per mille;

-       Categoria D1 limitatamente agli immobili destinati esclusivamente a cabina elettrica di trasformazione dell’energia elettrica (cabine ENEL): 4 per mille, previa presentazione all’Ufficio Tributi, prima della scadenza della prima rata del pagamento dell’ICI, di copia del contratto di costituzione di servitù industriale per fabbricato adibito a cabina elettrica di trasformazione;

-       Categoria A/10: 7 per mille;

 

DATO ATTO che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito nella legge n.126/2008, ha disposto l’esenzione I.C.I. per:

-            l’abitazione principale del soggetto passivo,

-            le pertinenze dell’abitazione principale (art. 6 Regolamento comunale),

-            le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale: unità immobiliari con relative pertinenze, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado; unità immobiliari con relative pertinenze possedute da anziani in istituti di ricovero o sanitari),

-            l’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

DATO ATTO che il D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito nella legge n.126/2008 non ha disposto l’esenzione I.C.I. per:

-            le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

-            i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Per entrambe le fattispecie si applica per l’abitazione principale la detrazione di euro 103,29;

 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito nella legge n.126/2008, e l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 che vietano la deliberazione di aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuii con legge dello Stato;

 

RITENUTO opportuno determinare anche per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle stesse misure in vigore per l’anno precedente;

 

VISTO l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296, che prevede la competenza del Consiglio comunale a deliberare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 relativi alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni ed alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in rodine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 

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D E L I B E R A

 

1) di determinare, per le motivazioni di cui in narrativa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, per l’anno 2011, come segue:

-            abitazione principale: 5 per mille;

-            categoria D: 7 per mille;

-            categoria D1 limitatamente agli immobili destinati esclusivamente a cabina elettrica di trasformazione dell’energia elettrica (cabine ENEL): 4 per mille, previa presentazione all’Ufficio Tributi, prima della scadenza della prima rata del pagamento dell’ICI, di copia del contratto di costituzione di servitù industriale per fabbricato adibito a cabina elettrica di trasformazione;

-            categoria A/10: 7 per mille;

-            categorie rimanenti: 6 per mille;

-            esenti ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze, per le quali si continua ad applicare l’aliquota ridotta e relativa detrazione, delle abitazioni principali, e relative pertinenze,  possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato per le quali si continua ad applicare l’aliquota ridotta e relativa detrazione;

-            esenti D.L. n. 93/2008 unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale (uso gratuito, anziani in istituti di ricovero o sanitari);

-            esenti D.L. n. 93/2008 abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

2) di fissare le detrazioni ICI per l’anno 2011 nelle seguenti misura:

-          detrazione prevista per l’abitazione principale solo per la categoria catastale A1, A8 e A9: € 103,29;

-          detrazione prevista per l’abitazione principale solo per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato: € 103,29;

 

3) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;