VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Imposta comunale sugli immobili anno 2005: conferma aliquote e disciplina.-

 

 

L'anno duemilacinque,  addì    quattro   del mese di gennaio  alle ore 12,00 nella sala delle adunanze.

 

          Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

 

             All'appello risultano:          

BELOTTI

CLAUDIO

Sindaco

Presente

BELOTTI

PASQUALINO

Assessore

Presente

BELOTTI

TIZIANO

Assessore

Presente

BELOTTI

GABRIELE

Assessore

 Assente

PINESSI

MERI ANNUNZIATA

Assessore

Presente

 

 

Totale Presenti

4

 

 

Totale Assenti

1

 

 

             Partecipa il  Segretario comunale  Dr. Giovanni Antoci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

          Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Belotti Claudio –Sindaco-  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.


 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la Legge 23 .10.1992,  n.421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell' Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l'art.4 del D.L. 08.08.1996 n.437, convertito con modificazioni con Legge 24.10.1996 n.556;

 

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446;

 

VISTO l’articolo 42, lettera f) del D.Lgs.267/2000 in ordine alla competenza della Giunta  Comunale in materia di  determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

VISTO il decreto legge  in data 30/12/2004, n. 314, con il quale è stato spostato al 28/2/2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e considerato che tale spostamento comporta un analogo spostamento per il termine di deliberazione delle tariffe di imposte e tasse di competenza comunale;

 

DATO ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

 

1)        l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento  agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

2)         l'aliquota può essere determinata in misura   ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad  abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

3)         la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in euro 103,29;

 

4)         l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale;

 

5)         i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

6)         i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.  L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

RICHIAMATA la  propria precedente deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2004, con la quale è stata determinata l'aliquota per l'anno 2004 nella misura unica del cinque e cinquanta  per mille e con applicazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura di  euro 129,11;

 

VALUTATO  che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, è possibile mantenere anche per l’anno 2005 la stesse aliquote dell’anno 2004 e la stessa disciplina dell’imposta;

 

VISTO l’articolo 42, lettera f) del D.Lgs.267/2000 in ordine alla competenza della Giunta  Comunale in materia di  determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica  e contabile della proposta di deliberazione;

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)            Di confermare per l’anno 2005 le aliquote  dell’imposta comunale sugli immobili già vigenti per l’anno 2004 e precisamente :

 

·               aliquota del 5,50 per mille sugli immobili utilizzati come  residenza principale;

 

·               aliquota del 5,50 per mille  sui terreni  agricoli, sulle  aree fabbricabili e sugli altri fabbricati;

 

·               per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs.30.12.1992 n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art.3 della Legge 662/1996;

 

·          l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non   utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  In” alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inabitabile l’immobile.  Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.

 

 

·          il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

·          dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 129,11  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

 

2)    Di dare atto che, nella determinazione della suddetta aliquota, nonché nella predetta definizione della riduzione e detrazione d'imposta, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune, e che i provvedimenti come sopra disposti rispettano tale equilibrio e che il gettito per l'anno 2005 può essere stimato in euro 202.000,00-

 

 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario,  ha espresso PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile   della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo.

 

 

Gandosso addì    4 gennaio  2005

                                                                                                                   Il Ragioniere Comunale

F.to Gianpietro Maffi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL PRESIDENTE                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE

  (   F.to Claudio Belotti)                                                                                        (  F.to   Giovanni Antoci)                             

 

 

____________________________________________________________________


PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  7 gennaio   2005  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

 

Gandosso,  7 gennaio   2005 

               Segretario Comunale

                                         F.to  Dr. Giovanni Antoci

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi - gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

 

 

Gandosso,  7 gennaio   2005 

              Segretario Comunale

                                         F.to  Dr. Giovanni Antoci


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo

 

Gandosso 7 gennaio   2005                                      Il   Segretario Comunale

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,                                             

                                              

                                                                                              Segretario Comunale

                                                                                                                                Dr. Giovanni Antoci