PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. 504/1992 che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996, n. 662, il quale prevede che il Comune adotti ogni anno, con effetto per l’anno successivo, la deliberazione con la quale stabilisce l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO il D.L. 93/2008 del 27.05.2008, convertito nella legge n. 126 del 24.07.2008;

 

RICHIAMATO l’articolo 6 del citato D.Lgs., che prevede la possibilità per il Comune di applicare aliquote differenziate comprese fra il 4 ed il 7 per mille, disponendo che se la deliberazione non viene adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio si applica l’aliquota del 4 per mille;

 

VISTO il comma 156 dell’art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede la modifica dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, con la sostituzione dalla parola “comune” con le parole “consiglio comunale”, attribuendo di fatto al Consiglio Comunale la funzione di deliberare annualmente le aliquote e le detrazioni I.C.I.;

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2007, con la quale erano state stabilite le aliquote dell’imposta e la detrazione applicabile all’abitazione principale per l’anno 2008;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24.10.2006, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili in vigore dall’01.01.2007;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2008, con la quale sono stati modificati e introdotti alcuni articoli al regolamento in vigore dal 01.01.2007;

 

RITENUTO di non dover apportare alcuna modifica alle aliquote ICI in vigore nell’anno 2008 ed alla detrazione per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle previste dal D.L. 93/2008 del 27.05.2008, convertito nella legge n. 126 del 24.07.2008;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto;

 

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

- consiglieri presenti                 n. 16

- consiglieri votanti                   n. 16

- consiglieri astenuti                  nessuno

- voti favorevoli                       n. 13

- voti contrari                           n.   3 (Oberti A., Riva E., Ronco G.)

 

DELIBERA

 

 

 

 

 

 

1.      Di determinare per l’anno 2009 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale come segue:

 

Aliquota                     Detrazione

 

  1. abitazione principale e relative pertinenze (massimo una

per  ogni  categoria  catastale C2-C6-C7),   ad eccezione

degli immobili di categoria catastale A1-A8 e A9                       esente

 

  1. abitazione concessa in uso gratuito al coniuge, a parenti

in   linea  retta  o  collaterale   fino  al    secondo  grado,

a condizione che gli stessi abbiano la propria   residenza

e dimorino abitualmente nell’immobile concesso  in uso

gratuito                                                                         esente

 

  1. unità  immobiliare  posseduta   a  titolo  di  proprietà   o

usufrutto  da   anziani  o  disabili  che   acquisiscono   la

residenza  in  istituto  di  ricovero,  a condizione che   la

stessa non risulti locata                                                  esente

 

      (per beneficare  dell’esenzione di cui  alle lettere  B e C

      gli  interessati dovranno  presentare  apposita  dichiara-

      zione,  resa  sotto la  propria responsabilità  su  modulo

      predisposto e messo a  disposizione  dal Comune, entro

      il  termine  per il  pagamento del  saldo  dell’imposta di

      ogni anno.   La dichiarazione   ha   valore   anche    gli

      anni   successivi  se   non  intervengono   modificazioni,

      caso contrario dovrà  essere  inviata apposita dichiara-

      zione attestante l’avvenuta variazione).

 

  1. abitazione principale categoria  catastale  A1-A8  e A9

e relative pertinenze  (massimo una per ogni  categoria

catastale C2 – C6 – C7)                                                         5    per mille             Euro 120,00

 

  1. immobili non compresi nelle precedenti categorie                     6,5 per mille

 

 

2.      Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del 4° comma – art. 69 del D.Lgs. 507/1993 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

3.      Di dare atto che il funzionario del tributo è individuato nella persona della Rag. Loredana Zenca, Responsabile della 1^ Direzione “Servizi Amministrativi Contabili”.

 

4.      Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, mediante separata votazione che ha dato il seguente risultato:

 

- consiglieri presenti                 n. 16

- consiglieri votanti                   n. 16

- consiglieri astenuti                  n.   3 (Oberti A., Riva E., Ronco G.)

- voti favorevoli                       n. 13

- voti contrari                           nessuno