Estratto delibera di c.c. n. 93 del 21/12/2010

COMUNE DI TREVIGLIO

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Omissis

 

 

 

DELIBERA

 

 

1) DI APPROVARE per l'anno 2011 le aliquote e detrazioni I.C.I da applicarsi in questo Comune,  come di seguito riportate:

 

A) aliquota I.C.I. ordinaria del 7 per mille;

 

B) aliquota I.C.I. RIDOTTA al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, come individuate dal vigente Regolamento ICI;

 

C) aliquota al 4 per mille per i soli alloggi realizzati in convenzione con il Comune di Treviglio con obbligo di locazione a canone moderato, nel rispetto di quanto previsto dal programma regionale "case a canone moderato" di cui alla DGR n. 7/1776 del 16/04/2004.;

 

2) DI DETERMINARE le detrazioni per l’abitazione principale, come segue:

 

A- € 156,00 annui, per i contribuenti con reddito complessivo del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad   € 15.500,00,  decurtato della deduzione per abitazione principale;

 

B)- € 207,00  annui, per i contribuenti diversamente abili o che convivano con soggetti diversamente abili, individuati ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni (sono equiparati ai soggetti diversamente abili i soggetti riportanti invalidità del 100%);

 

C) € 207,00 annui, per i contribuenti inseriti in nuclei familiari composti da almeno 6 persone, a condizione che nessun componente del nucleo familiare possegga immobili residenziali ricadenti nelle categorie A01 e A08;

 

D)- €  105,00 annui, nei casi di concessione in uso gratuito dell’abitazione a parenti e affini, come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I:.

 

E) €  105,00 annui in tutti gli altri casi;

 

La maggiore detrazione di cui al punto A spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare o della convivenza non posseggano altre unità immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui ai punti B e C spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.

 

I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare per la prima volta le maggiori detrazioni ed agevolazioni di cui al punto 2 - lettere A), B), C), D), dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16/06/2011, l’apposita autocertificazione, come predisposta dall’ufficio tributi.

Tale termine è prorogato al 16/12/2011, qualora la condizione agevolativa intervenga  nel secondo semestre dell’anno 2011.

 

Le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione. Non dovranno presentare la autocertificazione di cui sopra i contribuenti che l’hanno già presentata lo scorso anno, intendendosi prorogata l’efficacia delle medesime. Il venir meno delle condizioni poste a supporto dell’autocertificazione dovrà essere comunicata all’ufficio tributi entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ici;

 

 

omissis