PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

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Non è stata approvata nuova deliberazione relativa alle aliquote ICI per l'anno 2008, pertanto restano confermate quelle approvate con la delibera n.4/2007.

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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 07/02/2007 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI  TREVIOLO   (Provincia di Bergamo) IN MATERIA DI ALIQUOTA   I.C.I.   PER L’ANNO DI IMPOSTA 2007.

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

……….. “omissis”  ………

 

DELIBERA

 

 

1. CONFERMARE per l’anno 2007 le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., istituita ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504:

a)

aliquota ordinaria del 6‰ (sei per mille);

b)

aliquota agevolata del 5per le abitazioni principali  e non e relative pertinenze;

c)

aliquota agevolata del 3‰ (tre per mille) in favore di proprietari che eseguono interventi volti all’utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 6 comma 6 del regolamento);

d)

 

 

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  quale prevista dall'art. 11 - comma 1 - del D.Lgs.30/12/1992, n.504, è fissata nell'importo di  €. 103,29;

e)

la  detrazione è elevata a €. 150,00 per i contribuenti che, essendo proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto 60 anni di età ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o  inferiore  a €uro 14.000,00 (euro quattordicimila)  (art 11 comma 3 lett. a, c, d) ;

f)

 

la detrazione è elevata ad €. 258,00 nel caso di presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione principale oggetto di detrazione, di uno o più soggetti disabili.  (art. 11 comma 3 lett. b, d).

 

Per beneficiare delle agevolazioni sopraelencate  è necessaria la presentazione all'Ufficio Comunale Tributi della documentazione che dà  titolo al beneficio.

           

 

2. DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2007 sono stati determinati i valori minimi delle aree edificabili ai fini ICI per l’anno 2007.

  

3. PRECISARE che i predetti valori non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc...).