PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 01 del 08/01/2009

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che:

 

ü       l’art.151.1 del T.U.E.L. prevede che il Bilancio di Previsione debba essere deliberato, per l’anno successivo, entro il 31 dicembre;

ü       con provvedimento del 13 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nr. 3 del 5/01/2009 il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2009 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali;

ü       l’art. 53.16 della Legge 388/00, modificato dall’art. 27.8, della Legge 448/01, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ü       l’art. 1.7 del D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08, come modificato dall’art. 77bis.30, della Legge 133/08 di conversione del D.L. 112/08, dispone, dalla data di entrata in vigore del decreto (29/05/08) e per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale, se realizzato prima, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

 

RILEVATO che, nel corso del 2008, si è registrato un notevole aumento del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imputabile alle seguenti cause:

ü          un considerevole incremento della quantità di rifiuti solidi urbani, indifferenziati e differenziati conferiti da parte della comunità braonese;

ü          l’aumento del costo del conferimento presso il termoutilizzatore;

CONSIDERATO che:

ü       l’ultimo aumento applicato alla TARSU risale all’anno 2002 ed è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 30/01/02;

ü       l’ente deve tendere alla copertura integrale del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RILEVATA la necessità, nell’ambito della manovra tariffaria per l’esercizio finanziario 2009 che lascia invariate le altre aliquote e tariffe, di incrementare la TARSU di una percentuale pari al 20% (ventipercento) rispetto al valore vigente nel 2008, per ogni categoria, al fine di dare copertura al maggior costo del servizio citato;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli aventi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49.1 del D.Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

di mantenere inalterate, per l’anno 2009, rispetto all’anno 2008, le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi locali a domanda individuale, ad eccezione della TARSU