DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 1/12/2005

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA

DIFFERENZIATA, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DIVERSA DEGLI IMMOBILI, PER L’ANNO

2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

 

VISTO che l’art. 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662, ha rivalutato del 5% le rendite catastali urbane ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo;

 

VISTO che dall’anno 1997 la detrazione minima per l’abitazione principale è stata elevata a L. 200.000 pari a euro 103,29 ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dall’art. 3 comma 55, della sopra citata Legge 662/96;

 

DATO ATTO che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono un attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

 

CONSTATATO che si intende riconfermare le stesse aliquote dell’anno precedente;

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 27.11.1998;

 

VISTA l’integrazione del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (articolo 4 bis) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2000;

 

VISTA la modifica di Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02.03.2002 con la quale è stato abrogato l’art.4;

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, con il quale si stabilisce che l’aliquota, deve essere deliberata ogni anno pena l’applicazione dell’aliquota minima del 4 per mille;

 

VISTO l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1192, n. 504, con il quale si stabilisce  che l’aliquota, deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali la determinazione delle aliquote e delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale;

 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita: “ Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione  del bilancio di previsione”;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per l’anno 2002), il quale stabilisce che: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTI gli artt. 151 – 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi relativamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

 

DELIBERA

 

1)   Di determinare, per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come segue:

 

A)  Aliquota immobili adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze: 5 0/00 ;

B)  Aliquota immobili destinati ad abitazione ma non costituenti abitazione principale, con relative pertinenze: 6 0/00;

C)  Aliquota immobili destinati ad abitazione, con relative pertinenze, non locati per almeno 2/3 dell’anno: 7 0/00;

D)  Aliquota aree fabbricabili: 5 0/00;

E)  Aliquota per tutti i rimanenti immobili diversi da uso abitativo, con relative pertinenze: 5 0/00 ;

 

2)   Di confermare per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29;

 

3)   Di disporre la trasmissione della seguente delibera, tramite posta elettronica, all’indirizzo dpf.federalismofiscale@finanze.it, in applicazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3/DPF del 16 aprile 2003.