PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

Þ ALIQUOTE

Per l’anno 2010 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote (deliberazione C.C. n. 2 del 06.03.2010):

 

Aliquota  5  per mille per l'abitazione principale

Aliquota  6  per mille per gli altri immobili

 

 

 

 

 


 

Þ BASE IMPONIBILE

Per determinare la base imponibile I.C.I., occorre tenere presente che le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%.

 

REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. (deliberazione del C.C. n.2 del 24.02.2000).

 

Þ DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1.      Per l’anno 2010 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 103,291 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2.      Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. Si intende per pertinenza: cantina, soffitta e box anche se quest’ultimo risulta staccato dall’unità principale fino ad una superficie massima complessiva di mq. 100, purchè non locate. Pertanto, è possibile detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

3.      La detrazione di C.103,291 si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare. Se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo indipendentemente dalla quota di possesso.

4.      Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della detrazione:

·         L’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al primo grado in linea retta (padre-figlio) e secondo grado in linea collaterale (fratelli-sorelle);

·         L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, sempre che la stessa risulti non locata;

·         L’abitazione proveniente da successione non ancora regolata da atto divisionale.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra è necessario che l’interessato produca idonea comunicazione mediante autocertificazione all’ufficio tributi del Comune.

 

ÞVALORE DELLE AREE FABBRICABILI

            I valori venali in comune commercio della aree fabbricabili (come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee) ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono stati così determinati (deliberazione del C.C. N.25 del 28.12.2005) :

 

DESTINAZIONE DI ZONA

Nel Piano Regolatore GeneraleVigente

VALORE VENALE

Presunto ai fini I.C.I.   C./mq

 

 

Area soggetta a

Piano Esecutivo

Zona B/2 residenziale di Completamento

60,00

---------

Zona C/1 di Completamento Estensivo

45,00

36,00

Zona C/2 di Completamento ed Espansione Residenziale

50,00

35,00

Zona D di Completamento Industriale

50,00

30,00

Zona D/1 per Attività Terziarie

60,00

---------

 

Þ FABBRICATI FATISCENTI

Per ottenere le agevolazioni per i fabbricati fatiscenti, inagibili o inabitabili, gli interessati dovranno produrre l’autocertificazione di inabitabilità e di inagibilità o la perizia del tecnico comunale; la denuncia di variazione ai fin ICI è da presentarsi entro i termini stabiliti dal comma 4 art. 10 D.Lgs. 504/92.

 

Þ DICHIARAZIONE AI FINI ICI E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2010 e per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

A decorrere dall’anno 2007, per effetto dell’art.37, comma 53, del D.L. 223/2006 convertito in legge n.248/2006,  è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI di cui all’art.10, comma 4, del D.L. N.504/1992.

Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell’imposta. Tale soppressione decorre dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.

 

Þ MODALITA’ DEI VERSAMENTI

I soggetti obbligati possono effettuare il pagamento tramite versamento al concessionario della riscossione dei tributi (EQUITALIA ESATRI Spa) sul conto corrente postale n.88608898.

I bollettini sono reperibili presso il Comune e presso gli uffici postali di Niardo.

 

Þ SCADENZE PAGAMENTI

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2010 può essere effettuato in due rate:

·        La prima,  pari al 50% dell’imposta dovuta, entro il 16 giugno;

·        La seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, oppure in unica soluzione, per l’intero anno, entro il 16 giugno 2010.

 

Þ UFFICIO COMPETENTE

Presso l’Ufficio Comunale Tributi è  disponibile in visione il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato in Consiglio Comunale con atto n. 02 in data 24.02.2000, nel quale sono riportati i termini e le informazioni relative alla disciplina dei controlli ed al regime sanzionatorio.

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio

Niardo,     04.05.2010                                                                                  (Taboni Francesco)