Delibera n.  230 del 30 dicembre 2004

 
OGGETTO:   modifica aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l’anno 2005.
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che con propria deliberazione n. 212 del 20/12/2005 è stata aumentata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRE per l’anno 2005 e che con propria deliberazione n. 213 del 20/12/2005 sono state confermate per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e le relative detrazioni in conformità alle previsioni dello schema di bilancio 2005 predisposto sulla base della legislazione vigente e successivamente approvato dal C.C. con deliberazione n. 87 del 21/12/2004;
Rilevato che in tale sede il Consiglio comunale, avendo presente l’evoluzione del dibattito sulla legge finanziaria 2005 in quel momento ancora in itinere in Parlamento, si è riservato la possibilità di modificarne le previsioni in relazione ai nuovi vincoli che stavano per essere introdotti;
Visto che ieri, mercoledì 29/12/2004, la legge finanziaria 2005 è stata definitivamente approvata dal Senato, legge che, tra le tante norme contenute, non consente di aumentare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRE per cui è giocoforza ricorrere ad altre fonti di finanziamento che assicurino, almeno in parte, le risorse necessarie al bilancio sulla base della programmazione approvata;
Ritenuto pertanto di aumentare l’I.C.I. per l’anno 2005, in precedenza approvata con propria deliberazione n. 213/2005, risultando inapplicabile per il momento l’aumento dell’addizionale comunale all’IRE e ciò in conformità alla volontà del Consiglio comunale espressa in sede di approvazione del bilancio;
Valutato per il momento sufficiente ad assicurare parte delle risorse finanziarie necessarie l’aumento della sola aliquota ordinaria ICI, per il momento prevista nella misura del 6 per mille, elevandola al 6,75 (seivirgolasettantacinque) per mille, confermando il resto;
Richiamati:
-      l’art. 31 della legge n. 448/98 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;
-      l’art. 42 - comma 2 - lett. f) - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
-      l’art. 58 del D.to Leg.vo 446/97 di riordino dei tributi locali e riguardante le modifiche al D.to Leg.vo 504/92 in materia di ICI;
-      l’art. 1 - comma 5 - della legge n. 449/1997 relativa alle agevolazioni ICI sugli interventi edilizi;
-      l’art. 2 - comma 4 - della legge n. 431/1998 relativa alla riforma dei contratti di locazione e le aliquote Ici per alloggi sfitti;
-      l’art. 6 - comma 5 - della legge n. 448/1998 relativa alla facoltà dei Comuni di applicare il D.L. 557/93 in materia di ex fabbricati rurali, ai fini dell’ICI, a decorrere dal termine per l’accatastamento degli stessi;
Preso atto che:
-      ai sensi dell’art. 3 - comma 48 - della legge n. 662/96 “le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’ICI”;
-      la detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 del D.to Leg.vo 504/92 modificato dalla legge n. 662/90, è stabilita in Euro 103,29 (£. 200.000), salvo le eventuali elevazioni stabilite dal Comune;
Vista la nuova formulazione degli articoli 6 e 8 del D.to Leg.vo 504/92 così come modificati dalla legge n. 662/96;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
 
D E L I B E R A :
 
 
 
1)      di aumentare, per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate, dal 6 per mille al 6,75 (seivirgolasettantacinque) per mille l’aliquota ICI per l’anno 2005 al fine di reperire parte delle risorse necessarie all’attività dell’Ente a seguito dell’intervenuta impossibilità di applicare l’aumento dell’aliquota comunale all’IRE;
2)      di dare atto pertanto che la misura dell’aliquota ICI per l’anno 2005 per tutte le fattispecie di immobili risulta determinata nel 6,75 (seivirgolasettantacinque) per mille ad eccezione:
a)      delle abitazioni principali, così come definite dall’art. 8 - comma 2 - secondo periodo - del D.to Leg.vo n. 504/92 per le quali viene determinata l’aliquota del 4 (quattro) per mille;
b)      degli immobili ad uso abitativo di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, per i quali viene determinata un’aliquota del 4 (quattro) per  mille;
c)      degli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i quali viene determinata un’aliquota dell’8 (otto) per mille avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2 - comma 4 - della legge n. 431/1998;
d)      per gli interventi edilizi previsti dall’art. 1 - comma 5 - della legge 27/12/1997, n. 449, per i quali viene prevista l’aliquota del 4 (quattro) per mille;
e)      per gli immobili posseduti da ex IPAB trasformate in fondazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2/2003, n. 1, operanti sul territorio comunale alla data dell’1/1/2004per i quali viene prevista l’aliquota dello 0,1 (zerovirgolauno) per mille;
 
3)      di confermare, per l’anno 2005, in Euro 116,20 annui l’importo della detrazione per l’abitazione principale;
 
4)      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 
5)      di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale sull’ICI, si considerano abitazioni principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;
 
6)      di applicare le disposizioni in materia di I.C.I. previste dal comma 9 dell’art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n.133, a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità;
 
7)      di inviare copia della presente deliberazione al concessionario per la riscossione e al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale;
 
8)      di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale;
 
9)       di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.