Estratto della deliberazione

            adottata dal Comune di Artogne (Bs)    

            in materia di aliquote I.C.I.

            e relative detrazioni per l’anno  di  imposta 2009

            (deliberazione  C.C. n.  7  del  19/03/2009

            esecutiva il 24/04/2009)

 

                                  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  7  DEL    19/03/2009

 

Oggetto :  IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  D'IMPOSTA  PER  L’ANNO  2009

 

....   omissis   ....

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

....   omissis   ....

- d e l i b e r a -

 

1) di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno 2009, nelle misure sotto riportate:

 

- aliquota del  4  per mille  per abitazione principale non esente;

 

- aliquota ordinaria  del  5,5 per mille    per  altri fabbricati e aree fabbricabili;

 

- detrazione d'imposta   per abitazione principale non esente        180,00=

 

2) di specificare che il trattamento di assimilazione e/o equiparazione all’abitazione principale  nel  Comune  di  Artogne  è  riservato  alle seguenti  fattispecie :

-   alle pertinenze dell’abitazione principale;

-  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

-  alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-  alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai :

      a) parenti di primo grado in linea retta : figli e genitori;

      b) parenti di secondo  grado in linea collaterale : limitatamente a fratelli e sorelle;

a condizione che da questi sia utilizzata come abitazione principale e che per gli stessi costituisca residenza anagrafica.

 

3) di dare atto che il presente provvedimento è fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/2008, convertito dalla legge 126/08;

 

4) di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;

 

5) di disporre la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente ai sensi del comma 4° - art. 58  D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni;

 

6)  di  inviare  copia della presente al Ministero delle Finanze Direzione Centrale Fiscalità Locale.

 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in seguito a separata votazione palese che ha ottenuto il seguente esito: Presenti n. 14 – votanti n. 14 – favorevoli n. 14 – Astenuti nessuno