Estratto della deliberazione

            adottata dal Comune di Artogne (Bs)

            in materia di aliquote I.C.I.

            e relative detrazioni per l’anno  di  imposta 2011

            (deliberazione  C.C.  n.  8  del  16/03/2011

            esecutiva il 03/04/2011)

 

                                 DELIBERAZIONE  C.C.  N.  8  DEL    16/03/2011

 

Oggetto :  IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI (I.C.I.) - CONFERMA DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  D'IMPOSTA  PER  L’ANNO  2011

 

....   omissis   ....

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

....   omissis   ....

- d e l i b e r a -

 

1)  di confermare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno 2011, nelle misure sotto riportate:

 

- aliquota del  4  per mille  per abitazione principale non esente;

 

- aliquota ordinaria  del  5,5 per mille            per  altri fabbricati e aree fabbricabili;

 

- detrazione d'imposta   per abitazione principale non esente        180,00=

 

2) di specificare che il trattamento di assimilazione e/o equiparazione all’abitazione principale nel Comune di  Artogne  è  riservato  alle seguenti  fattispecie :

-  alle pertinenze dell’abitazione principale;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-  alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai :

      a) parenti di primo grado in linea retta : figli e genitori;

      b) parenti di secondo  grado in linea collaterale : limitatamente a fratelli e sorelle;

a condizione che da questi sia utilizzata come abitazione principale e che per gli stessi costituisca residenza anagrafica.

 

3) di dare atto che il presente provvedimento è fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/2008, convertito dalla legge 126/08;

 

4) di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;

 

5) di disporre la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente ai sensi del comma 4° - art. 58  D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni;

 

6) di  inviare  copia della presente al Ministero delle Finanze Direzione Centrale Fiscalità Locale.