OMISSIS ……………………………………………………….

 

-                      l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 che prevede a decorrere dal 2008 l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI,  escludendo le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli);  

-                      l’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 che dispone per il triennio 2009/2011 e sino all’attuazione del federalismo fiscale, qualora si realizzasse prima, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attributi con legge dello Stato, compresi anche i tributi minori (imposta sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;

 

                                   OMISSIS ……………………………………………………….

 

Il Consiglio Comunale

 

d e l i b e r a

 

1. DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell’adozione del presente atto deliberativo;

 

2.   DI APPROVARE  per l’anno 2010, le aliquote  I.C.I. nelle seguenti  misure:

a) immobili ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale, per i quali  viene  prevista   l’aliquota del   7  (sette) per mille;

b) aree edificabili, per le quali viene prevista l’aliquota del 7  (sette) per mille;

 

3.   DI CONFERMARE, per l’anno 2010, in € 103,29 annui l’importo della detrazione per l’abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e   nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del D. Lgs n. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55 della legge n. 662/96;

 

4. DI FISSARE, ai sensi dell’art. 8 ter del regolamento comunale sull’ICI, in  € 258,23 la detrazione per l’abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9,  posseduta  da nuclei familiari numerosi composti da almeno quattro figli di cui tre fiscalmente a carico;