Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5  del 28.01.2008 

 

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2008 E DETRAZIONE D'IMPOSTA.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO :

- che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, coma I, del Decreto Legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

- che l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che - tenuto conto dell'art. 42, lettera b, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 - le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall'organo consiliare;

- ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, si è provveduto con proprio atto n.      del 28.01.2008 all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

 

Vista la Legge 296 del 27 Dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma  156

dell’art. 1 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e detrazioni  ICI;

 

Vista la Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) che prevede alcune modifiche la D.Lgs. 504/92 ed in particolare all’art. 1:

- Comma 5- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs 504/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed é rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita’ immobiliare é adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9;

- Comma 7- La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 é rimborsata, con oneri a carico del bilancio dell Stato, ai singoli Comuni.... omissis;

 

CONSTATATO che si intende confermare l'aliquota per l'anno 2008 nella misura del 6‰ e la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in €103,29 e di confermare l’aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti da piu’ di un anno;

 

Visto:

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale di contabilità;

 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo  n. 267/2000;

 

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

 

Uditi i seguenti interventi:

Mondini: auspico che lo Stato rimborsi la quota ICI sottratta anche se riservo dubbi al riguardo, al contrario, bisognera’ davvero ritoccare le tariffe dei servizi.

Maina: nonostante le dichiarazioni del consigliere Mondini dichiaro voto contrario perché , contrariamente ad altri comuni, l’aliquota non viene diminuita

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.2 (Maina e Zanardini), astenuti n.2 (Sbaraini e Bertolini)

 

D E L I B E R A

 

1) di determinare, per l’anno 2008  e per le motivazione indicate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, l’aliquota dell‘imposta comunale sugli immobili nella misura  del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da più di un anno cui verrà applicata l’aliquota del 7 per mille .

2) di determinare la detrazione d‘imposta per l'abitazione principale in € 103,29 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto;

-         € 180,76 per i pensionati possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all’importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle Cat. A3 e A6;

-         € 206,58 per i pensionati possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all’importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricato appartenente alle Cat. A/3 e A/6;

 3) di dare atto che nella determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e delle detrazioni sono state tenute  presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti rispettano tale equilibrio.

4) di stimare in base alle proiezioni dell'anno precedente il gettito complessivo dell'imposta per l’anno 2008 in € 360.000,00 da iscrivere all'apposita risorsa n. 1.01.0010.41 di entrata del bilancio 2008.

5) di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio, per l'assunzione di tutti gli atti gestionali, esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento.

6) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Inoltre con voti favorevoli n. 9, contrari n.2 (Maina e Zanardini), astenuti n.2 (Sbaraini e Bertolini)

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del d.Lgs 267/2000.