PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

 

DELIBERAZIONE N. 7

in data: 18.03.2009

 

 

 

DETERMINAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis...

 

DELIBERA

 

di applicare le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni nel Comune di Dello per l’anno 2009 nelle misure indicate nell’allegato prospetto;

 

di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 16/04/2003, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/05/2003, n. 123, a mezzo posta elettronica, sul sito informatico del Dipartimento politiche fiscali;

 

Omissis…

 

Art. 1     Per l’anno 2009 nel Comune di Dello continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) previste nel 2008, e precisamente:

 

ALIQUOTA ORDINARIA                  7

 

ABITAZIONE PRINCIPALE          5 ‰ (*)

 

IMMOBILI APPARTENENTI AD ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO   4 ‰

 

Art. 2 fermo restando la detrazione di legge di Euro 103,29 per la prima casa, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di Euro 165,27 sull’unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

 

·         Proprietari dell’unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2/A3/A4/A5/A6

 

  • Reddito familiare netto anno 2008 nel limite annuo così definito:

 

·      per n° 1 persona     Euro   8.700,00

·      per n° 2 persone     Euro 10.950,00

·      per n° 3 persone     Euro 12.500,00

·      per n° 4 persone     Euro 14.650,00

·      per n° 5 persone     Euro 17.450,00

·      per n° 6 persone      Euro 19.900,00

·      oltre 6 persone       Euro 22.400,00

 

Il reddito da considerare è quello netto ai fini IRPEF del nucleo di convivenza familiare detratto del mutuo dell’unica casa di abitazione, nonché degli oneri, documentati, sostenuti per l’assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

 

Art. 3 La maggior detrazione di Euro 165,27, di cui all’art. 2, per i cittadini proprietari dell’unica casa di abitazione, è assegnata entro il limite di valore catastale di Euro 41.316,55.

            La detrazione viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.

 

Art. 4  La detrazione prevista all’art. 2, di Euro 103,29, passa a Euro 220,00, per i cittadini proprietari dell’unica casa di abitazione con reddito familiare lordo non superiore a Euro 50.000,00 e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aventi almeno n. 3 componenti figli minori o studenti maggiorenni a carico;
  • aventi un minore in affido su disposizione dell’autorità giudiziaria;
  • aventi un componente del nucleo familiare riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave (non inferiore ai 2/3).

            La detrazione viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.

 

(*) ESCLUSIONE I.C.I. PER ABITAZIONE PRINCIPALE

 

L’art. 1 comma 1, 2, 3 e 6 del D.L.93/2008 in tema di imposta comunale sugli immobili dispone:

 

  1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
  3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
  1. I commi 7, 8 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

 

Versamento su conto corrente postale n. 12594255 intestato a Comune di Dello Servizio Tesoreria.

Versamento con mod. F24 presso banche, posta o convenzionati. Codice ente D270.