PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2010

 

PREMESSO che con il D.Lgs 30/12/1992, n° 504, e successive modificazioni è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l’art. 30, comma 14, della Legge 488/99;

VISTA la legge finanziaria n° 244/2007, che attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e delle detrazioni, al Consiglio Comunale;

VISTO l’art.1 del D.lgs 93/2008 convertito dalla legge 126/08 che ha esentato dal pagamento dell’ ICI l’abitazione principale;

VISTE le risoluzioni ministeriali n.12/2008 e n. 1/DF/2009, che hanno fornito puntualmente l’interpretazione della norma riguardo a pertinenze, comodato a parenti, immobili a disposizione dei soggetti iscritti all’AIRE, immobili a disposizione di anziani ricoverati permanentemente in strutture di ricovero ed immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14/2009 con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2009;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Ici adottato in data odierna con propria deliberazione n. 8/2010;

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 23020/2009 pervenuta in data 22/09/2009 con la quale vengono segnalate delle modifiche da apportare al Regolamento riguardanti gli immobili posseduti da connazionali residenti all’estero in quanto tali immobili non sono da ritenersi esclusi dall’Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 53, comma 16, della Legge n° 388/2000, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 163 comma 3 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2009, è stato prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 30 aprile 2010;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire accordi fra proprietari di immobili, fra organizzazioni dei proprietari e conduttori, stabilire un’aliquota favorevole per i proprietari stessi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, ai sensi dell’art. 2 comma 4° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;

ATTESO che, le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1, A8,A9 e relative pertinenze, continuano a godere delle agevolazione già previste nell’anno 2009;

RITENUTO di confermare per, l’anno 2010, le seguenti aliquote:

1)nella misura del 4 per mille della rendita catastale per:

-unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune accatastate nelle categorie A1, A8, A9;

-immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi fra proprietari e conduttori, ai sensi dell’art.2 comma 3° della Legge 9/12/98 n° 431.

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili.

2)nella misura del 7 per mille per:

-gli immobili destinati a seconda casa locata, seconda casa non locata fino a due anni, seconde abitazioni site in località Caregno, immobili destinati ad attività artigianale, industriale, commercio al dettaglio e ingrosso, grande distribuzione, istituti di credito e aree fabbricabili;

3)nella misura del 9 per mille per:

-gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2010, la detrazione nella misura di € 103,30 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;

RITENUTO altresì di chiarire il trattamento riservato dal Comune alle seguenti fattispecie, in ordine all’assimilazione all’abitazione principale e quindi all’esenzione dall’ICI:

-pertinenze dell’abitazione principale ( box, cantine e soffitte appartenenti alle categorie catastali c2 e c6).

-l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica ai parenti in linea retta di primo grado( genitori-figli, figli-genitori) purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

-l’abitazione che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo. Questa disposizione si applica a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale.

-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari.

-unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari o diversamente denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del DPR n. 616/1977.

-le abitazioni sfitte tenute a disposizione di persone ricoverate in istituti di cura di qualsiasi genere, comprese case albergo, case di riposo e simili.

 

Dato atto che, sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, circa la regolarità tecnica e contabile, la Responsabile dell’area economico-finanziaria Patrizia Barbieri in data 22/03/2010;

Con 12 voti favorevoli e 2 contrari (Guarneri e Mattei), espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1)Di determinare per l’anno 2010 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

A)nella misura del 4 per mille della rendita catastale per:

-unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune accatastate nelle categorie A1, A8, A9;

-Immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi fra proprietari e conduttori, ai sensi dell’art.2 comma 3° della Legge 9/12/98 n° 431. Entro 30 giorni dalla registrazione del contratto presentare all’Ufficio Tributi una copia dello stesso corredata da autocertificazione attestante la superficie utilizzata per il calcolo.

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili.

B)nella misura del 7 per mille per:

-gli immobili destinati a seconda casa locata, seconda casa non locata fino a due anni, seconde abitazioni site in località Caregno, immobili destinati ad attività artigianale, industriale, commercio al dettaglio e ingrosso, grande distribuzione, istituti di credito e aree fabbricabili;

C)nella misura del 9 per mille per:

-gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;

2) Di confermare, per l’anno 2010, la detrazione nella misura di € 103,30 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;

3) Di dare infine atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto,

 

IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.Michele Gussago)                                                                   (Dott.ssa Carmelina Barilla)