LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni,  riguardante le disposizioni per l’istituzione, l’applicazione, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili  ( I.C.I.)

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 333 del 02 dicembre 2003 con la quale veniva determinata l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2004 nella misura  del cinque per mille.

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota del cinque per mille da applicare per l’imposta comunale sugli immobili.

 

RITENUTO inoltre di confermare, anche per l’anno 2005, la detrazione dall’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di Euro 103,29 in rapporto al periodo  dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Si considera inoltre, come abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta (genitori e figli), come stabilito dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con propria delibera  C.C. n. 38 del 28 dicembre 1999.

 

RITENUTO altresì di confermare quanto stabilito dall’art. 3 comma 56 della L. 662/96, con il quale  si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di  cui all’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato;

 

RILEVATO che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D.Lgs. 18/08/2000 n.267 art. 48 alla competenza della Giunta Comunale;

 

CON votazione unanime resa nei modi di legge.

 

 

DELIBERA

 

 

 

1.      di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota per il Comune di Ghedi ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del cinque per mille.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      di confermare nella misura di Euro 103,29, anche per l’anno 2005, la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell’anno durante il quale  si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera inoltre, come abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta (genitori e figli), come stabilito dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con propria delibera C.C. n. 38 del 28 dicembre 1999.

 

CITTA’ DI GHEDI

Provincia di Brescia

 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale   n. 135  del 21 dicembre 2004

oggetto: Conferma aliquota e detrazione per l’imposta comunale sugli immobili  - anno 2005 -