PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2010 (ESTRATTO)

 

Oggetto:   Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione Aliquote e Detrazioni – Anno 2010.

 

-             Aliquota del 4 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e;

-             Aliquota del 4 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la occupano come abitazione principale; (Il proprietario al fine di poter usufruire della aliquota ridotta e della detrazione relativa, deve produrre apposita autocertificazione entro il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quanto permarranno le stesse condizioni con l’avvertenza che la mancata comunicazione dell’agevolazione non è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997);

-             Aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

 

RITENUTO di confermare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, la detrazione prevista per l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e (in proprietà, in usufrutto o altro diritto reale di godimento) a € 154,94, per l’anno 2010, allorché ricorra una delle seguenti situazioni e si rispettino contemporaneamente le elencate condizioni:

Situazioni:

*            Pensionato Solo:

-             Nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-             Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-             Essere in condizione non lavorativa e che possieda redditi propri uguali o inferiori a € 7.278,83 (tale limite è aggiornato di anno in anno sulla base delle variazioni disposte dall’Inps come reddito base per avere diritto alla maggiorazione sociale);

*            Pensionati:

-             Nucleo familiare formato da sole 2 persone alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-             Avere compiuto entrambi il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-             Essere entrambi in condizione non lavorativa, con redditi propri che sommati a quello del coniuge, siano inferiori a € 12.340,51 (tale limite è aggiornato di anno in anno sulla base delle variazioni disposte dall’Inps come reddito base per avere diritto alla maggiorazione sociale);

Condizioni:

*            il reddito, di cui sopra, è riferito al periodo di imposta dell’anno precedente a quello di imposizione ICI ed è desumibile, per l’anno 2010, dai redditi 2009 – rigo 1 Mod. CUD; rigo RN Mod. Unico – rigo 6 prospetto di liquidazione Mod. 730;

*            i soggetti, di cui sopra, non devono possedere altri immobili oltre all’abitazione principale ed alla o alle relativa/e pertinenza/e in tutto il territorio nazionale;

*            i requisiti, di cui sopra, devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del pagamento del saldo;

*            l’agevolazione, di cui sopra, può essere concessa, solo se soddisfa tutte le condizioni richieste, con l’avvertenza che la mancata comunicazione dell’agevolazione non è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;