IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la legge 23/10/1992 n. 21, contenente la delega  al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;

 

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

 

Visto la legge 27/12/1997 n. 449;

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.90 del 19.12.2005 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l’anno 2006;

 

Dato atto che il Comune di Milzano non ha dichiarato, né chiesto il dissesto finanziario per cui non vi è l’obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.C.I.;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2007 le aliquote già vigenti per l’anno 2006;

 

Acquisiti il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 97 c. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 

Visto lo Statuto Comunale vigente;

 

Su proposta del sindaco;

 

Con voti favorevoli n.9, contrari n.0, astenuti n.0, resi ed espressi nelle forme di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

  1. di confermare le seguenti aliquote I.C.I.  Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 01.01.2007:

-     cinquevirgolacinque (5,5) per mille per prima casa

-     sei (6) per mille per seconda casa, terreni e altri fabbricati

-     detrazioni €. 103,29

 

  1. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art, 5 del D.Lgs. 3 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;

 

  1. si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

  1. di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 66;

 

  1. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs.n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si  considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

  1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta il medesimo risultato della precedente.