IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Adempimenti relativi al 2005

A) ALIQUOTE

L’aliquota ordinaria determinata per il 2005 è pari al 5 per mille, uguale a quella dell’anno precedente.

Anche per il 2005 sono state confermate altre due aliquote:

DA RICORDARE: nel determinare l’imposta, il contribuente dovrà tenere conto, oltre a quanto sopra indicato, dell’attribuzione o cambiamento della rendita catastale o di eventuali rettifiche della stessa. Anche per il 2005, come già disposto per gli anni precedenti, si conferma l’aumento ai fini ICI del 5% delle rendite catastali dei fabbricati e del 25% dei redditi dominicali dei terreni agricoli, così come stabilito dalla Legge 662/96 (Legge Finanziaria 1997).

B) DICHIARAZIONE

Deve essere presentata su modelli ministeriali per gli immobili acquistati nel corso dell’anno precedente (2004) e per quelli per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Deve essere consegnata al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2004", a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Tributi del predetto Comune (in tal caso la data di spedizione è considerata data di presentazione). Termini di presentazione:

C) VERSAMENTI

Devono provvedere al pagamento dell’ici tutti i possessori di immobili ubicati nel Comune di Montichiari quali proprietari o titolari di un diritto reale di godimento. Si ricorda che godono del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia e coloro a cui viene assegnata l’abitazione in base a sentenza di separazione o divorzio.

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso (2005) deve essere effettuato in due rate:

Tuttavia è previsto che il versamento dell’intera imposta dovuta per l’anno in corso possa avvenire in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, ossia entro il 30 giugno 2005.

L’imposta deve essere corrisposta tramite versamento sul conto corrente postale n. 282251 intestato a: "Servizio Riscossione Tributi I.C.I. - Concessione di BRESCIA - ESATRI SpA - Via Cefalonia 49 – BRESCIA", utilizzando appositi bollettini disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune, il Concessionario e l’Ufficio Postale.

A partire dal 2005 il Comune di Montichiari ha introdotto la possibilità di effettuare il versamento tramite modello F24 presso gli sportelli esattoriali, bancari e postali (Cod. catastale Comune F471). Si possono trovare informazioni sulle modalità di compilazione e sui codici tributo sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it

 

D) DETRAZIONI

  1. Avere un reddito familiare inferiore ad € 7.000,00, in base alle risultanze dell’indicatore di situazione economica (I.S.E.) (Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell’amministrazione Comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite, è quello riferito all’anno precedente del nucleo di convivenza familiare imponibile IRPEF).
  2. Essere in possesso di un’unica casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6;
  3. L’immobile in questione non deve avere un valore catastale superiore ad € 52.000,00 (N.B. Il valore dell’immobile va calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%).

 

 

 

 

L’ammontare di questa detrazione (che va a sommarsi alla detrazione principale di € 104,00) è pari

Si precisa che la mancata presentazione della domanda per la maggiore detrazione nell’anno in cui si verificano i presupposti sopraindicati, comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso. Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessaria la presentazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno 2005 di apposita domanda (moduli distribuiti dall’Ufficio) con allegata la dichiarazione I.S.E. rilasciata dall’Ufficio Servizi Sociali comunale.

AREE FABBRICABILI

Dal 1° gennaio 2005 il Comune di Montichiari ha definito con deliberazione di G.C. n. 73 del 31.03.2005 il valore minimo applicabile alle aree edificabili.

Per ulteriori informazioni: www.comune.montichiari..bs.it

 

IL SINDACO

Gianantonio Rosa