IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Adempimenti relativi al 2007

 

A) ALIQUOTE

L’aliquota ordinaria determinata per il 2007 è pari al 5 per mille, uguale a quella dell’anno precedente.

Anche per il 2007 sono state confermate altre due aliquote:

-      l’aliquota agevolata del 4 per mille per gli interventi elencati nell’art. 1, comma 5, della L. 449/97. L’aliquota agevolata viene riconosciuta dalla data successiva fra quella di comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune (mediante apposita comunicazione scritta - moduli distribuiti dall’Ufficio - con allegata copia della concessione edilizia) e la data di inizio dei lavori. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi citati e fino alla data di ultimazione dei lavori;

-      l’aliquota diversificata del 7 per mille per le abitazioni vuote, non concesse in locazione o comodato (a tal fine vengono considerati “sfitti” gli immobili che da oltre un anno non risultano assoggettati alla tariffa per la raccolta rifiuti solidi urbani.)

DA RICORDARE: nel determinare l’imposta, il contribuente dovrà tenere conto, oltre a quanto sopra indicato, dell’attribuzione o cambiamento della rendita catastale o di eventuali rettifiche della stessa. Anche per il 2007, come già disposto per gli anni precedenti, si conferma l’aumento ai fini ICI del 5% delle rendite catastali dei fabbricati e del 25% dei redditi dominicali dei terreni agricoli, così come stabilito dalla Legge 662/96 (Legge Finanziaria 1997).

 

 

B) DICHIARAZIONE

Deve essere presentata su modelli ministeriali per gli immobili acquistati nel corso dell’anno precedente (2006) e per quelli per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Deve essere consegnata al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione ICI 2006”, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Tributi del predetto Comune (in tal caso la data di spedizione è considerata data di presentazione). Termini di presentazione:

-      per le persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

-      per le persone giuridiche entro il termine previsto dalla normativa fiscale.

 

 

C) VERSAMENTI

A partire dal 2007 l’ICI viene riscossa direttamente dal Comune sul conto corrente postale n. 79587440, intestato a “Comune di Montichiari - Servizio Tesoreria – ICI”, utilizzando gli appositi bollettini disponibili presso l’Ufficio Tributi e la BCC del Garda.

Il versamento potrà essere effettuato:

-          senza addebito di commissioni, presso tutti gli sportelli della BCC del Garda, sia nelle agenzie di Montichiari (in Via Trieste, Via Brescia, Via S. Lorenzo) che nelle altre agenzie del medesimo istituto bancario,

-          presso tutti gli sportelli postali, con addebito di commissioni,

-          tramite modello F24, presso tutti gli sportelli bancari e postali (Cod. catastale Comune F471. E’ possibile trovare informazioni sulle modalità di compilazione e sui codici tributo sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it )

 

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso (2007) deve essere effettuato in due rate:

-      la prima entro il 18 giugno, pari al 50% dell’imposta versata nell’anno precedente 2006;

-      la seconda entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Tuttavia è previsto che il versamento dell’intera imposta dovuta per l’anno in corso possa avvenire in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, ossia entro il 16 giugno 2007.

 

D) DETRAZIONI

·         La legge accorda, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di € 104,00 rapportata ai mesi dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se la detrazione non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, il contribuente può computare l’importo eccedente sull’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale stessa (il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6 e C/7)

·         Il Comune di Montichiari ha esteso tale detrazione di € 104,00 anche ai soggetti passivi che concedono un’unità immobiliare in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (da padre a figlio e/o viceversa), previa presentazione, entro il termine del pagamento della prima rata di acconto, di apposito modulo da ritirarsi presso l’ufficio tributi, fatto salvo il caso che l’immobile sia stato acquisito in data successiva. Si precisa che la mancata presentazione della domanda entro il sopradetto termine comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso.

·         Anche per l’anno 2007 il Comune di Montichiari ha previsto, in aggiunta alla sopramenzionata detrazione di € 104,00, un’ulteriore detrazione per coloro che siano in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti:

1.     Avere un reddito familiare inferiore ad € 7.000,00, in base alle risultanze dell’indicatore di situazione economica (I.S.E.) (Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell’amministrazione Comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite, è quello riferito all’anno precedente del nucleo di convivenza familiare imponibile IRPEF).

2.     Essere in possesso di un’unica casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6;

3.     L’immobile in questione non deve avere un valore catastale superiore ad € 52.000,00 (N.B. Il valore dell’immobile va calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%).

L’ammontare di questa detrazione (che va a sommarsi alla detrazione principale di € 104,00) è pari

-          a € 73,00 se il valore catastale dell’unità immobiliare è inferiore ad € 41.000,00

-          a € 37,00 se il valore catastale è compreso tra 41.000,00 e 52.000,00.                                                                                              

Si precisa che la mancata presentazione della domanda per la maggiore detrazione nell’anno in cui si verificano i presupposti sopraindicati, comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso. Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessaria la presentazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del pagamento della prima rata di acconto, di apposita domanda (moduli distribuiti dall’Ufficio) con allegata la dichiarazione I.S.E. rilasciata dall’Ufficio Servizi Sociali comunale.

 

Per ulteriori informazioni: www.montichiari.it

Ufficio Tributi 030-9656254, 030-9656257.

 

 

                                IL SINDACO

                                                                                                                                                             Gianantonio Rosa