ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I.) ANNO 2011

(Deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 22/12/2010)

 

ALIQUOTE

A - aliquota ordinaria:  7,00 per mille;

B - aliquota  ridotta  del 6,00 per mille per  immobili diversi dalle  abitazioni che rientrano  nelle seguenti categorie: cat. B; cat C/1, C/2, C/3, C/4, C/5; cat. D/1, D/7, D/8;

C - aliquota ridotta del 5,00 per mille per:

1)     Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;

2)     Unità immobiliare posseduta da italiani residenti all’estero a condizione che non risulti locata;

3)     Le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall’art. 5 del regolamento;

4)     Unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6 con relative pertinenze (art.5 del regolamento ICI) concesse in uso gratuito a parenti o affini di 1° grado purchè il proprietario sia residente a Padenghe sul Garda e l’occupante sia residente nell’immobile concesso in uso gratuito (l’agevolazione è soggetta a istanza ai sensi dell’art. 5 bis del regolamento ICI).

D -  aliquota agevolata del 4,00 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori.  La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori.

DETRAZIONI

A) detrazione per l’abitazione principale in € 104,00;

B) un aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 104,00 a € 155,00 per le abitazioni classificate nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6.

ESENZIONI

A) Unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal contribuente che ne ha la soggettività passiva e classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze;

B) Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;

C) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) Unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.