(Omissis).

 

Richiamato l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Ricordato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo....";

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 25.11.2003, esecutiva, con la quale fu stabilito:

 

a.       di determinare, per l’anno 2004, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

 

·        4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate con categoria catastale C/06;  

·        7 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.;

 

b.      di determinare, per l’anno 2004, in € 103,29 la detrazione dell’I.C.I. da applicarsi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

c.       di  aumentare la suddetta detrazione a € 154,94 a favore dei soggetti passivi la cui UNICA unità immobiliare adibita ad abitazione principale avesse un valore catastale non superiore a € 40.000,00 Rendita catastale fino ad € 380,95) e che fossero in possesso dei requisiti previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto, per l’anno 2004, tra il Comune di Pompiano e le organizzazioni sindacali dei pensionati;

 

Richiamato, altresì, l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del citato D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, così come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere fissata nella misura minima di  € 103,29 e massima di € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ovvero, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ridotta fino al 50 per cento;

 

Udita la proposta dell’Assessore al Bilancio di confermare, per l’anno 2005, le aliquote dell’I.C.I. da applicarsi in questo Comune nelle misure appresso indicate:

 

·        4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate con categoria catastale C/06;

·        7 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.;

 

nonchè di  riconfermare  la  detrazione nella misura di  € 103,29,  elevabile a € 154,94 in favore dei soggetti passivi la cui unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore imponibile I.C.I. non superiore a € 40.000,00 (Rendita catastale fino ad € 380,95) e che risultino in possesso dei requisiti previsti nel redigendo protocollo d’intesa per l’anno 2005 tra il Comune di Pompiano e le organizzazioni sindacali dei pensionati, confermati rispetto a quelli del 2004;

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso in data 16.12.2004 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

 

Vista la nota in data 16.12.2004 del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Concetta Giardina, depositata agli atti istruttori del presente provvedimento, in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, resa in esecuzione di provvedimento sindacale;

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

 

 

D E L I B E R A

 

 

  1. di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

 

 

 

  1. di determinare, per l’anno 2005, in € 103,29 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

  1. di determinare,  per i motivi citati in premessa, in  € 154,94 la detrazione a favore dei soggetti la cui UNICA unità immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore imponibile I.C.I. non superiore a € 40.000,00 (Rendita catastale fino ad € 380,95) e che risultino in possesso dei requisiti previsti nel redigendo protocollo d’intesa per l'anno 2005 tra il Comune di Pompiano e le organizzazioni sindacali dei pensionati, confermati rispetto a quelli del 2004;

 

  1. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio del federalismo fiscale, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

 

  1. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

 

  1. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

 

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