N° 30 del 1.03.2005

Conferma  aliquote ICI - esenzioni, riduzioni e detrazioni - anno 2005 - D.Lgs. 1992/n.504.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

                Atteso che anche per l’anno in corso occorre provvedere a determinare le aliquote ICI sulla scorta delle vigenti disposizioni normative e segnatamente dell’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, nel testo come sostituito dall’art. 3 - commi da 53 a 56 - della Legge 23.12.1996 n. 662 modificato con l’art. 10 - comma 12 - del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e dall’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

 

                Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 Finanziaria 2002 pubblicata sul Supp. Ordinario alla G.U n° 301 del 29.11.2001 il quale dispone 53 comma 16 della Legge Finanziaria anno 2001 n. 388/2000 a mente del quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

 

                Visto il Decreto Legge 30.12.2004 n° 314 con il quale è stato differito al 28.02.2005 il termine per l’approvazione di bilancio di presentazione per l’anno 2005.

 

                Considerato che occorre ora provvedere a determinare l’aliquota che deve essere deliberata a’ sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 504/1992 in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati.

Sulla scorta delle esperienze acquisite pare opportuno determinare anche per l’anno in corso cinque aliquote rispettivamente del 6 per mille per l’abitazione principale e del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni,  7 per mille per alloggi non locati, 4 per mille per enti senza scopo di lucro (tutte le tipologie).

 

Preso atto che l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 (collegato alla finanziaria 1998) ha  ulteriormente aumentato rispetto al passato la potestà autonoma del Comune con l’attribuire la facoltà di varare uno spettro variegato di aliquote in numero non predeterminato.

 

Riscontrato che l’intervento delle “Finanziarie 2004 e  2005” si aggiunge ad altri interventi simili decisi negli anni scorsi e tutti volti a sollecitare, tramite la concessione di vari benefici fiscali, o di aggravi fiscali, il recupero delle abitazioni e loro pertinenze. In particolare si ricorda che:

 

Riscontrato che nel comune di Tremosine non ricorrono le condizioni dell’”alta tensione abitativa” atte a giustificare la riduzione dell’aliquota ICI.

                Visto l’art. 48 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla competenza della Giunta Comunale in materia di ordinamento dei tributi.

                Visto l’art. 42 - comma 2 - lett. F) D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza del consiglio comunale in materia di ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

                Dato atto che, per quel che concerne le detrazioni ICI per l’abitazione principale di cui all’art, 8 - commi 2 e 3 - del D.L.gs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3 - comma 55 Legge 23.12.1996 n. 662 ed art. 58 - comma 4 - del D.Lgs. n. 446/97), si provvederà come descritto nel dispositivo.

                Tanto premesso e considerato.

                Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000.

 

                Con voti  unanimi

 

DELIBERA

 

                le premesse vengono richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

                le aliquote ICI ex art. 6 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3 - comma 53 - Legge 662/1996 ed art. 58 D.L.gs n. 446/1997) sono determinate per l’anno 2004 come segue:

 

1.     Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale:              7 (sette) per mille;

2.     Immobili diversi dalle abitazioni:                                       6 (sei) per mille;

3.     Alloggi non locati                                                                         7 (sette) per mille

4.     Enti senza scopo di lucro (tutte le tipologie):                       4 (quattro) per mille;

5.     Abitazioni principali:                                                                6 (sei) per mille

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento per l’ICI gli alloggi locati  adibiti a civile abitazione (obbligo di residenza) con regolare contratto registrato si avvalgono dell’aliquota ridotta senza detrazione.

 

Sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni detrazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore, dall’art. 30 - commi 12 e 13 - della Legge “Finanziaria 2000” 23.12.1999 n. 488 nel testo come modificato dall’art. 18 - comma 2 - Legge 23.12.2000 n. 388 e segnatamente dall’art. 7 (esenzioni), dall’art. 8 (riduzioni e detrazioni) e dall’art. 9 D.Lgs. n. 504/92 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale alle condizioni dell’art. 58 - comma 2 - D.Lgs. 446/97.

 

Di precisare inoltre che sono comunque esenti i fabbricati utilizzati dalle ONLUS e destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività non commerciali, ai sensi delle disposizioni delle imposte sui redditi: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Le predette attività possono essere considerate non commerciali solo in quanto siano espletate a favore di soggetti svantaggiati, ossia disabili fisici e psichici, fra tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti.

 

                Di prendere atto che all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono a’ sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

                Che la nozione “abitazione principale” è quella così definita dalla normativa fiscale e dall’art. 8 comma 2 D.Lgs. 1992/n. 504.

 

                Che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d’imposta per l’abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal D.Lgs. n. 504/92

 

                Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 - comma 56 - Legge n. 662/1996 viene  considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata.

 

                Di dare atto che gli immobili utilizzati da Enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell’imposta ai sensi dell’art. 7 - comma 1, lett. I) - del D.Lgs. 31.12.1992 n. 504.

 

                Di dare atto che, a sensi dell’art. 59 del d.Lgs n. 446/97 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, sono quelli di cui alla delibera di Consiglio comunale numero 28 del 23 marzo 2004.