IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO l'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

 

VISTO il D.Lgs. 31.12.1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;

 

VISTO il capo I del decreto che istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

VISTO l’art. 6 della L. 30.12. 92, n. 504, come sostituito con il comma 53 dell’art. 3 della L. 23.12.96, n.662 (Legge Finanziaria 1997),che stabilisce i termini e le modalità per la determinazione dell'aliquota nel limite minimo (quattro per mille) e massimo (sette per mille) della stessa e la possibilità di diversificazione con riferimento alle abitazioni di prima residenza;

 

VISTI inoltre i commi 54 - 55 e 56 dell'art. 3 della citata Legge Finanziaria 1997 che stabiliscono la possibilità di diversificare le aliquote e le nuove detrazioni per le unità abitative di prima residenza (€ 103,29) ecc.;

 

VISTO il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (L. Finanziaria 2007), il quale, modificando l’art. 6, comma 1, 1° periodo, del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote I.C.I. per l’anno 2007;

 

RICHIAMATO il comma 169 dell’ art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che:

-          gli Enti Locali possono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

-          qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini  ma  oltre il 1° gennaio dell’anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data;

-          in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell’anno precedente;

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto 30.11.2006 del Ministero dell’Interno, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2007 è stato prorogato al 31.03.2007;

 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 07 del 31.01.2006 e di C.C. n. 08 del 03.03.2006, esecutive ai sensi di Legge, con le quali veniva determinata e confermata, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura delle sette per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2006, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota dell'imposta comunale veniva fissata al sei per mille, mentre per i fabbricati rientranti nelle zone di dislocazione di baite montane veniva stabilita l’aliquota del quattro per mille;

 

RITENUTO dover mantenere al sette per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'esercizio 2007 lasciando invariato al sei per mille l'aliquota agevolata da applicarsi per le abitazioni di prima residenza;

 

TENUTO CONTO che nel campo di applicazione dell’imposta ICI rientrano, oltre alle seconde abitazioni, anche le cascine e baite montive, intese come tutti quei fabbricati siti nelle zone dislocate di cui all’elenco dell’Allegato A della delibera di G.C. n. 10 del 05.02.2003 come integrato con delibera di G.C. n. 29 del 17.03.2005;

 

DATO ATTO che le sopra dette baite montive sono situate all’esterno del centro abitato e non dispongono della maggior parte dei servizi solitamente garantiti dal Comune (acqua potabile, fognatura e depurazione, nonché raccolta TARSU) né da parte di altri gestori di servizi pubblici (luce, gas, ecc.) a causa della loro dislocazione;

 

RITENUTO  pertanto opportuno agevolare i proprietari di suddette unità proprio per le motivazioni sopra esposte deliberando un’aliquota più favorevole del quattro per mille;

 

VISTA la valutazione di conformità allo Statuto ed alle norme vigenti rilasciata dal Segretario Comunale, per quanto concerne la forma, la procedura e la competenza;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciata dal Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

        

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge

 

 

D E L I B E R A

 

1.     CONFERMARE per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. già in vigore nell’anno precedente, che sarà applicata in questo Comune nella misura differenziata come segue:

 

  ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 (sette per mille) PER TUTTI GLI ALTRI

   FABBRICATI   E  PER LE AREE FABBRICABILI;

 

  ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 6 (sei per mille) PER LE UNITA’ IMMOBILIARI

    DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO

    PASSIVO DELL’IMPOSTA;

 

  ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 (quattro per mille) PER LE CASCINE E LE

    BAITE MONTIVE;

 

 

 

 

2.     CONFERMARE in Euro 103,29 l’importo della detrazione da applicare per il calcolo dell’imposta comunale degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente;

 

3.     STIMARE, in base alle proiezioni ricavate sulla base degli introiti relativi all’esercizio 2006, il gettito complessivo dell'imposta in Euro 220.000,00, da iscrivere all'apposita risorsa del Bilancio 2007, dando atto altresì che si è proceduto alla verifica delle proiezioni contabili sulla base degli incassi derivanti dal versamento della seconda rata dell'imposta per lo scorso anno;

 

4.     DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso la propria valutazione di conformità alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale per quanto concerne la forma, la competenza e la procedura;

 

5.     DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Ragioniere Comunale ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

 

6.     COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

 

7.     DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, visto l’esito favorevole dell’apposita votazione palese.