ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 7/1/2005

 

D E L I B E R A

 

1.      DI CONFERMARE, per l'anno 2005, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) NELLA MISURA UNICA DEL 6 PER MILLE;

 

2.      DI RICONFERMARE per l'anno 2005, ai sensi dell'ART.1 -    comma della  Legge  27.12.1997 , n.449,l'aliquota agevolata del  4  per mille a favore dii proprietari che eseguano  interventi  volti  al    recupero  di  unità  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o    interventi  finalizzati al recupero di immobili  di  interesse    artistico  o  architettonico localizzati nei  centri  storici,    ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o  posti  auto    pertinenziali  oppure all'utilizzo di  sottotetti.  L'aliquota    agevolata    applicata limitatamente alle  unità  immobiliari    oggetto  di  detti  interventi e per la  durata  di  tre  anni    dall'inizio   dei  lavori. ".

 

3.      DI DETERMINARE a €. 124 le  detrazioni  relative alla  prima casa di ogni tipologia per la generalità dei  soggetti passivi  dell'imposta;

 

4.      DI STABILIRE che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.  fino  a  €. 181 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta  nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano  proprietari di  una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc) di Categoria Catastale A2, o A3 , o A4 , o  A5 o A6 o A7 il reddito del cui nucleo familiare non deve  superare quello della seguente tabella :

TABELLA  DETRAZIONI  I.C.I.  FINO A  €.  181DEL TRIBUTO DOVUTO

PER PENSIONATI ultrassessantenni PROPRIETARI DI ABITAZIONE RINCIPALE

DI CATEGORIA CATASTALE A2, A3, A4, A5, A6, A7 IN BASE AL NUMERO ED AL REDDITO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

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·        con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;

·        con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

·        con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3 , comma 3, della legge  n° 104/92, o  di invalidità superiore al 66%;

·        con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

·        Ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

 

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare è da intendersi il reddito  risultante  dall’applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 23.1.2002.

Per  beneficiare della detrazione è necessaria  la  presentazione  all'Ufficio Ragioneria,  30  giorni  prima  la  scadenza  della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.

Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy.

 

5.      DI STABILIRE altresì che sono beneficiari di ulteriore detrazione ICI :

·        fino a €. 181 del  tributo  dovuto i soggetti passivi dell'imposta  in  oggetto nella  cui  famiglia  vi  sia presente  un  membro  portatore  di handicapp  o invalido civile al 100% e che siano  proprietari  di una  sola  abitazione  comprensiva delle  pertinenze  ,  cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4 ,  A5  e A6 o A7 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

·        Fino a €. 260  del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprietà della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a €. 32.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell’immobile.”

Anche in tali  ipotesi  per  beneficiare  della  detrazione  è  necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.

Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy

 

Nei caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovrà considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle   disposizioni   vigenti, nell'importo di €. 260;