DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 11/2007 del 02.03.2007

 

OGGETTO:   Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l’anno 2007.

 

 

1)        di determinare, per l'anno 2007, le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni:

 

a)        Aliquota ordinaria relativa alla categoria "immobili diversi dalle abitazioni", pari al 6 per mille e relativa alle seguenti tipologie di immobili:

 

a.1)    immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi, garage non di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.);

 

a.2)    aree fabbricabili;

 

 

b)      Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille, senza detrazione:

 

b.1)   alloggi (categorie dalla A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all’interno dell’immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare comunicazione I.C.I.

 

c)      Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione pari ad € 150,00 per:

 

c.1)    abitazione principale.

E' considerata abitazione principale:

-     quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza e che è posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;

-     abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;

-     abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'immobile non sia locato;

 

c.2)    abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle) purché residenti nell'immobile;

 

c.3)    pertinenze dell'abitazione principale;

 

Si rammenta che nel caso in cui l’ammontare della detrazione, stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.

 

 

d)      Aliquota del 7 per mille per:

 

d.1)   abitazioni tenute a disposizione (seconde case);

 

d.2)   abitazioni sfitte;

 

d.3)   abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di cui al punto b.1;