COMUNE DI GARGNANO

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 10/2011 del 31.03.2011

 

OGGETTO:     Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l’anno 2011.

 

D E L I B E R A

  

1)    di confermare, per l'anno 2011, le aliquote e le detrazioni I.C.I. previste per l’anno 2010, come di seguito dettagliatamente esposte, recependo le disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 del 24.07.2008:

 

a)    Aliquota ordinaria relativa alla categoria "immobili diversi dalle abitazioni", pari al 6 per mille e relativa alle seguenti tipologie di immobili:

 

a.1)    immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi, garage non di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.);

a.2)    aree fabbricabili.

 

 

b)      Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille, senza detrazione:

 

b.1)   alloggi (categorie dalla A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all’interno dell’immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione I.C.I.

 

 

c)    Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione pari ad € 150,00 (solo per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 e per unità immobiliari posseduta da cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’A.I.R.E.):

 

c.1)    abitazione principale.

E' considerata abitazione principale:

c.1.1)   quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e che è posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;

c.1.2)   abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;

c.1.3)   abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti (A.I.R.E.), a condizione che l'immobile non sia locato;

c.2)    abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle) purché residenti nell'immobile;

c.3)    pertinenze dell'abitazione principale, come definite dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

 

Si rammenta che nel caso in cui l’ammontare della detrazione, stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.

 

Si precisa che, ai sensi del D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 del 24.07.2008, a decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definite dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente al momento dell’entrata in vigore del predetto D.L. n. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 e di quelle possedute da cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’A.I.R.E.

Nel caso specifico, in forza del regolamento comunale I.C.I. e della propria deliberazione consiliare n. 3/2008, entrambi vigenti al momento dell’entrata in vigore del richiamato D.L. n. 93/2008, sono esenti dal pagamento dell’ICI le unità immobiliari rientranti nelle casistiche di cui ai punti c.1.1), c.1.2), c.2) e c.3) sopra riportati.

Come precisato dalla Risoluzione 12/DF del 05.06.2008, prot. n. 12677, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale,  l’esenzione dall’applicazione dell’I.C.I. non è riconosciuta alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (casistica c.1.3 sopra riportata).

 

 

d)    Aliquota del 7 per mille per:

 

d.1) abitazioni tenute a disposizione (seconde case);

d.2) abitazioni sfitte;

d.3) abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di cui al punto b.1.

 

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