COMUNE DI CALCINATO (BS)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 232 DEL 28/12/2005

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2006 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E IMPORTO DETRAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A:

 

1. di confermare per l'anno 2006 l'applicazione delle seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

- 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- 6 per mille l'aliquota per gli immobili destinati ad uso abitativo e mantenuti sfitti;

- 6 per mille l'aliquota per le aree edificabili;

- 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie sopra specificate;

 

2. di confermare per l'anno di imposta 2006 in euro 104,00 l'ammontare della detrazione spettante sull'imposta dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale;

 

3. di determinare l'aumento della detrazione, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 504/92, così come modificato dall'art. 3 della legge 23.12.96 n. 668, per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili secondo quanto stabilito dai seguenti criteri, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio:

a)      REQUISITI:

 

·  PROPRIETARI DELL'UNICA ABITAZIONE DI RESIDENZA

 

 

·  IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A2/A3/A4/A5/A6

 

 

· VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE FINO A €43.400,00                                                    MAGGIORE DETRAZIONE PARI A € 62,00 ANNUI 

(DETRAZIONE TOT. € 166,00)

 

 

·   VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE DA € 43.400,01 a €  euro 54.200,00                                                   

MAGGIORE DETRAZIONE PARI A euro 31,00 ANNUI 

(DETRAZIONE TOT. euro 135,00)

 

 

·   reddito del nucleo famigliare, in base alle risultanze dell'ISEE, non superiore a

€ 5.500,00

 

 

b) ESCLUSIONE:

 

·          I PROPRIETARI DI ALTRI IMMOBILI OLTRE QUELLO DI ABITUALE RESIDENZA

·          IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A1/A7/A8/A10/A11

 

 

Per chi usufruisce di questa ulteriore detrazione è indispensabile presentare entro il 30 di giugno di ogni anno all'ufficio tributi copia dell'attestazione ISEE relativa ai redditi  posseduti nell'anno precedente il periodo d'imposta.

 

4. di considerare, ai fini dell'applicazione I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56, legge 23.12.96, n. 662);

5. di rendere pubbliche, mediante idoneo manifesto, le sopracitate determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;

6. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2006 in conformità a quanto dispone l'art. 172, lettera a) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

7. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  riportati nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.