COMUNE DI CALCINATO

PROV. DI BRESCIA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 02/03/2007

 

 

 

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E IMPORTO DETRAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

Su relazione della Sig.ra Tononi Angela - Assessore esterno al Bilancio e Programmazione che illustra l'argomento in oggetto e formula la proposta di confermare per l'anno 2007 le aliquote per l'applicazione dell'ICI deliberate per l'anno precedente con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 28/12/2005;

 

Dato atto che la legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27/12/2006) art.1 comma n.156 trasferisce al Consiglio Comunale il compito di definire, con apposita delibera, le aliquote ICI;

 

Dato atto che il decreto Bersani D.L 223/2006 convertito con L. n. 248/2006 art. 37 c.13-14 ha modificato i termini di versamento ici: il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 giugno (abrogato il termine del 30 giugno) mentre il versamento della seconda rata dovrà avvenire tra il giorno 1 ed il 16 di dicembre (abrogato il termine del 20 dicembre), rimane invariata la possibilità di effettuare entro il 16 giugno l'intero versamento dovuto per il periodo d'imposta;

 

Dato atto che la delibera di G.C. n. 232/2005 fissava per l'anno 2006 in € 104,00 l'ammontare della detrazione spettante sull'imposta dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale;

 

Considerata, in particolare, la formulazione del comma 3 dell' art.8 del decreto legislativo 504/92 che dà la possibilità al Comune di ridurre l'importo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50% o, in alternativa, aumentare l'importo della detrazione di cui al punto precedente fino ad un massimo di € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 188 del 19/12/2006 con la quale è stato approvato l'accordo tra il Comune di Calcinato e i sindacati dei pensionati di Calcinato anno 2007 nel quale il valore ISEE necessario per poter usufruire dell'ulteriore detrazione ICI sull'abitazione principale è stato elevato da € 5.500,00 a € 6.000,00;

 

Ritenuto di avvalersi, anche per l'anno 2007, della possibilità di aumentare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale individuando i seguenti criteri:

 

a)      REQUISITI:

 

Ø     PROPRIETARI DELL'UNICA ABITAZIONE DI RESIDENZA

Ø     IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A2/A3/A4/A5/A6

Ø     VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE  FINO A € 43.400,00    MAGGIORE DETRAZIONE PARI A  € 62,00 ANNUI 

Ø     (DETRAZIONE TOT. € 166,00)

Ø     VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE DA € 43.400,01  E FINO A € 54.200,00 MAGGIORE DETRAZIONE PARI A  € 31,00 ANNUI  (DETRAZIONE TOT. € 135,00)

Ø     reddito del nucleo famigliare, in base alle risultanze dell'ISEE, non superiore a € 6.000,00

 

 

b)      ESCLUSIONE

 

Ø     I PROPRIETARI DI ALTRI IMMOBILI OLTRE QUELLO DI ABITUALE RESIDENZA

Ø     IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A1/A7/A8/A10/A11

 

 

Sentito l'intervento del consigliere Bonacini Elena - Capogruppo consiliare della Lista "Per Calcinato" che pronuncia il voto contrario del gruppo di  appartenenza;

 

(vedi testo intervento depositato agli atti dell'ufficio segreteria);

 

Per chi usufruisce di questa ulteriore detrazione è indispensabile presentare entro il 30  giugno di ogni anno all'ufficio tributi copia dell'attestazione ISEE relativa ai redditi posseduti nell'anno precedente il periodo d'imposta;

           

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Bonacini Elena, Tosi Ilario, Ringhini Elena, Marcolini Flavio, Corsini Vincenza, Guarisco Antonio e Danesi Giacomo), astenuti nessuno su n. 20 consiglieri presenti;

 

D E L I B E R A

 

 

1. di confermare per l'anno 2007 l'applicazione delle seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

- 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- 6 per mille l'aliquota per gli immobili destinati ad uso abitativo e mantenuti sfitti per più di tre mesi all'anno;

- 6 per mille l'aliquota per le aree edificabili;

- 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie sopra specificate;

 

2. di confermare per l'anno di imposta 2007 in € 104,00 l'ammontare della detrazione spettante sull'imposta dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale;

 

3. di determinare l'aumento della detrazione, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 504/92, così come modificato dall'art. 3 della legge 23.12.96 n. 668, per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili secondo quanto stabilito dai seguenti criteri, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio:

 

REQUISITI:

 

Ø     PROPRIETARI DELL'UNICA ABITAZIONE DI RESIDENZA

Ø     IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A2/A3/A4/A5/A6

Ø     VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE  FINO A € 43.400,00    MAGGIORE DETRAZIONE PARI A  € 62,00 ANNUI 

Ø     (DETRAZIONE TOT. € 166,00)

Ø     VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE DA € 43.400,01  E FINO A € 54.200,00 MAGGIORE DETRAZIONE PARI A  € 31,00 ANNUI  (DETRAZIONE TOT. € 135,00)

Ø     reddito del nucleo famigliare, in base alle risultanze dell'ISEE, non superiore a € 6.000,00

 

 

ESCLUSIONE:

 

Ø    I PROPRIETARI DI ALTRI IMMOBILI OLTRE QUELLO DI ABITUALE RESIDENZA

Ø    IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A1/A7/A8/A10/A11

 

Per chi usufruisce di questa ulteriore detrazione è indispensabile presentare entro il 30 di giugno di ogni anno all'ufficio tributi copia dell'attestazione ISEE relativa ai redditi posseduti nell'anno precedente il periodo d'imposta.

 

4. di considerare, ai fini dell'applicazione I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56, legge 23.12.96, n. 662);

 

5. di rendere pubbliche, mediante idoneo manifesto, le sopracitate determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;

 

6. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2007 in conformità a quanto dispone l'art. 172, lettera a) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

 

7. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  riportati nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.