PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.  53 del  18/12/2007)

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  39 del  22/12/2008

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). ANNO 2009.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il Titolo I°, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’articolo 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, secondo il quale l’approvazione delle aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Dato atto delle modifiche apportate alla disciplina dell’I.C.I. dalle recenti disposizioni normative relative all’azzeramento dell’I.C.I. prima casa;

 

Ricordato  inoltre che, in materia di variazione dei tributi locali , le disposizioni più recenti rinviano alle sotto richiamate normative:

a)        Articolo 1, comma 7, del D.L. 93/2008 che sospendeva il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;

 

b)        All’articolo 77-bis , comma 30, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, che conferma la sospensione – per il triennio 2009-2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011 - del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto: “Conferma aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed altri tributi comunali. Anno 2008” dalla quale si evince, tra l’altro, che l’aliquota I.C.I. era stata fissata nella misura del 6 per mille;

 

Considerato che, anche alla luce del sopra esposto blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, questa Amministrazione intende confermare, con riferimento all’I.C.I. per l’anno 2009, l’ aliquota vigente stabilita nella misura unica del 6 per mille;

 

 

 

Vista altresì la deliberazione  della Giunta Comunale  n. 72 del 1/12/2008 con la quale veniva confermata, per l’anno 2009  l’aliquota relativa all’ Ici - Imposta Comunale sugli Immobili - nella misura del 6 per mille;

 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e  contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Cremonini, Valcamonico), su n. 12 consiglieri presenti e 10 votanti;

 

DELIBERA

 

1)      Di confermare, per le ragioni in premessa descritte, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune per l’anno 2009 nella misura unica già determinata nell’anno 2008  e corrispondente al 6 per mille;

 

2)      Di determinare per l’anno 2009 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A1 (abitazioni signorili) , A/8 (ville) e A/9 (castelli) la detrazione nella misura di Euro 104,00 in virtù delle modifiche legislative introdotte dal  D.L. 93/2008 art.1, commi 1, 2 e 3, convertito in Legge 126/2008;

 

3)      Di disporre, al fine di assicurare a tutti i contribuenti le informazioni relative all’avvenuta adozione della deliberazione, la pubblicazione dell’l’aliquota I.C.I. e relativa detrazione prima casa secondo le direttive impartite dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare 16 aprile 2003, n.3/DPF modificativa della precedenti istruzioni di cui alla Circolare n. n.49/E del 13.03.1998,

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Cremonini, Valcamonico), su n. 12 consiglieri presenti e 10 votanti;

 

DELIBERA

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.