COMUNE DI ISORELLA

Provincia di Brescia

 


P.ZZA ROMA,4 – 25010 ISORELLA (BS)

Tel. 030/9958187-9958117 – Fax 030/9952261

P.IVA 00725670988 – COD.FISC.85000670175

 C.C.P. 12635256

 

OGGETTO:   INFORMAZIONI ICI  ANNO 2008

(deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 29/03/2007) e NOVITÀ D.L. 21/05/08

§        Aliquota : 6 per mille ed è UNICA.

§        È ESENTE l’abitazione di residenza del soggetto passivo ( proprietario o titolare di diritti reali etc…) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

    Il nostro regolamento NON prevede  agevolazioni per l’uso gratuito ai parenti  

    di primo grado.

§        SONO ESENTI le pertinenze. Il nostro regolamento prevede l’equiparazione di trattamento all’abitazione principale ai fini della detrazione, alle pertinenze utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del codice civile  e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale.

§        Detrazione per abitazione principale € 104,00 annui (SOLO X CATEGORIE A1, A8, A9).

§        Versamenti   su CCP intestato a :

 

COMUNE DI ISORELLA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – I.C.I.

N° 39877477 - oppure con modello F24.

 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta pari o inferiore a euro 4,00.

 

ACCONTO  O UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO.

SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE

 

SONO STATE SOPPRESSE le dichiarazioni ICI aventi ad oggetto variazioni catastali. In sintesi permane l’obbligo della dichiarazione per:

 

-acquisizione di diritto di abitazione  coniuge superstite (articolo 540 cc) non dichiarato in successione;

-acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale;

-variazione del valore venale delle aree edificabili;

-acquisizione o perdita del diritto alla esenzione;

-acquisizione o perdita delle agevolazioni previste per il comodato a parenti;

-comprese quelle dei coniugi separati o divorziati;

-qualsiasi altra variazione non oggetto di variazioni catastali.

 

 

 

Prospetto indicante il valore MINIMO delle aree fabbricabili  per l’anno 2008 (rimaste uguali rispetto al 2005, stabilite con delibera di C.C. n. 2  del 24/02/2005).

Tali valori debbono essere derogati dall’ufficio allorquando  risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati.

 

 

VALORI AREE AI FINI ICI. ANNO 2008.

 

 

 

TIPOLOGIA AREA                                                            VALORE IN € / MQ.

 

 

Residenziali urbanizzate                                                           112,52

 

Residenziali non  urbanizzate                                                    61,96

 

 

Produttive urbanizzate                                                                67,03

 

Produttive non urbanizzate                                                         34,83

 

 

Commerciali urbanizzate                                                            90,75

 

Commerciali non urbanizzate                                                     50,18