IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Premesso:

-che per l'anno 2005 l'aliquota per l'imposta ICI venne fissata con delibera della Giunta Municipale n° 139 del 01.12.2004 e deliberazione consiliare n° 63 del 20-12-2004, nella seguente misura :

 

  A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

 

  B - aliquota ridotta del 4,50 per mille per:

    1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;

   2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 4 del vigente regolamento;

   3)Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 ( nuova cat.T/7), cat.B (nuova cat. P – V/4 – T/2); cat. C/1(T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), cat. C/6(R/4), C/7(T/2); cat.D/1(Z/1), D/2(Z/4), D/3(Z/5), D/4(V/5), D/6(V/6), D/7(Z/1), D/8(Z/2);

 

D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;

 

- che con la con le predette deliberazioni, venne altresì determinata in €.104,00. la detrazione per la prima casa;

 

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 125 del 07-12-2005, con la quale si determina di lasciare invariate, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I., e si propone al Consiglio Comunale di confermare la stessa detrazione per la prima casa deliberata con la citata deliberazione consiliare e di approvare quanto di competenza di questo organo;

 

VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2006 che si provvederà ad esaminare nel corso di questa seduta;

 

ATTESO che le aliquote proposte si rendono necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio e l’espletamento di servizi necessari ivi previsti a favore dei cittadini;

 

SENTITI gli l’interventi di:

CONS. ROCCA: Chiediamo che si preveda un abbattimento delle aliquote per le seconde case date in affitto e per le famiglie numerose con reddito basso.

SINDACO: Le aliquote sono già basse e basse sono le rendite catastali.

CONS. DEGANI P.: Chiedo di inserire una aliquota agevolata per i coniugi separati, equiparandoli alla ipotesi regolamentare di comodato a parenti.

SINDACO: Ll’ipotesi non è prevista nel regolamento.

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, con voti favorevoli n° 8 - Astenuti n° 3 ( Rocca. M. – Signorini F. – Braga R.) su n°11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A       

 

1.    le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2006, sono le seguenti:

 

A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

 

B - aliquota ridotta del 4,50 per mille per:

  1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;

  2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento;

  3)Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 ( nuova cat.T/7), cat.B (nuova cat. P – V/4 – T/2); cat. C/1(T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), cat. C/6(R/4), C/7(T/2); cat.D/1(Z/1), D/2(Z/4), D/3(Z/5), D/4(V/5), D/6(V/6), D/7(Z/1), D/8(Z/2);

 

D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;

 

2. di confermare in €.104,00, per l’anno 2006, ai fini del pagamento dell’imposta ICI, la detrazione per la prima casa;

3. di stimare in base alle proiezioni, il gettito complessivo dell’imposta in €.490.000,00, previsti nel Bilancio di previsione 2006 alla Risorsa 1010010.