PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Estratto Del. C.C. 32/2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di attuazione della delega contenuta  nell'art.4 della Legge  23/10/1992  n.421, con il quale è stata istituita, a  decorrere  dall'anno 1993,  l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 504/92, come sostituito dal comma 53  dell'art.  3  della  Legge  23  dicembre  1996  n.  662,  che  dispone  che  l'aliquota  possa essere  "... diversificata  ...  con  riferimento  ai  casi  di  immobili  diversi  dalle  abitazioni,  o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...";

VISTO l'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e precisamente:

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, e dell’integrità e del pareggio economico e finanziario;

DATO ATTO che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98,  e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO

-che per l'anno 2008 l'aliquota per l'imposta ICI venne fissata con deliberazione consiliare n° 44 del 22-12-2007, nella seguente misura :

 A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

 B - aliquota ridotta del 4,20 per mille per:

   1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;

   2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento;

  3)unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 4)l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10, cat.B; cat. C/1, C/2, C/3, C/4, cat. C/6, C/7; cat.D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;

D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;

    che venne confermata in €.104,00, per l’anno 2008, ai fini del pagamento dell’imposta ICI, la detrazione per la prima casa di cui al punto 1) della precedente lett. “B”;

VISTO l’art. 1 commi 1, 2, 3 e 4 del D.L. 27/05/2008 n.93 convertito in legge 24/07/2008 n.126 il quale dispone:  

“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”. 

“2.  Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.  L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4.  La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (……….).

VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2009 che si provvederà ad esaminare nel corso di questa seduta;

CONSIDERATO che in base alle previsioni di spesa per l’esercizio 2009 ed al fine di  conseguire  l’equilibrio  di  bilancio,  il  gettito  I.C.I.  deve  essere  almeno  pari  a Euro 525.000,00

ATTESO che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario  già predeterminato  ed  emergente  alla  data  attuale è possibile, per realizzare il gettito previsto, riconfermare, le  aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2008 in considerazione dei maggiori trasferimenti dello Stato;

ATTESO che le aliquote proposte si rendono necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio e l’espletamento di servizi necessari ivi previsti a favore dei cittadini;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

TUTTO CIO’ PREMESSO, con voti favorevoli n° 9  – Atenuti n° 3 (Braga – Signorini - Baroni) su n° 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A       

 

1)DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli immobili che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2009:

A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

B - aliquota ridotta del 4,20 per mille per:

  1)le unità immobiliari adibite a prima casa e solo nei casi previsti dalla legge comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la residenza anagrafica;

   2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento;

   3)unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

   4)l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

C -aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10, cat.B; cat. C/1, C/2, C/3, C/4, cat. C/6, C/7; cat.D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;

D -aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;

2)DI CONFERMARE in €.104,00, per l’anno 2009 e per i soggetti passivi previsti dalla legge, ai fini del pagamento dell’imposta ICI, la detrazione per la prima casa di cui al punto 1) della precedente lett. “B”;

3)DI STIMARE, in base alle proiezioni, il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2009 in
€. 525.000,00.