DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 07/11/2005

 

OGGETTO:  ALIQUOTA I.CI. PER L’ANNO 2006 – DELIBERAZIONE IN MERITO.

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visti gli artt. 1 – 18 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

            Visto l’art. 3, comma 53, della  legge n. 662 del 23.12.96, con il quale è stato sostituito l’art.6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle aliquote I.C.I;

 

Visto l’art. 3, comma 55, della  legge n. 662 del 23.12.96, con il quale è stato sostituito l’art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni relativo alle riduzioni e detrazioni in materia di I.C.I.;

 

Visto, inoltre, il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 58;

 

                        Accertato che la misura dell'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che può essere diversificata entro tale  limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

            Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 20/12/2004, con la quale sono state fissate per l’anno 2005 le aliquote per l’imposta in oggetto;

           

            Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2006  le aliquote d’imposta  e la detrazione per l’abitazione principale;

           

            Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria, dott. Marco Scardeoni;

 

             Individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella persona del dott. Marco Scardeoni;

 

            Vistol’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 

            Tutto ciò premesso, con votazione favorevole unanime,

 

 

D E L I B E R A

 

            1 – Di riconfermare per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate nell’anno 2005, come meglio evidenziato nel  prospetto allegato alla presente deliberazione;

 

2 - La misura della detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2006, viene confermata nella misura di  € 258,23;

           

            3 - Di  disporre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di previsione;

 

4 - Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi e ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97  alla Direzione Generale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze;

 

 

Con separata votazione favorevole unanime,

 

DELIBERA

 

immediatamente infine, di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documenti\GIUNTA-CO\gc-2003\181.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE ICI – ANNO 2006

(approvate con deliberazione di G.C. n. 161 del 07/11/2005)

 

 

 

 

 

 

A) - 4   per mille aliquota ridotta: per unità immobiliari, e relative pertinenze, di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibite ad   abitazione principale del soggetto passivo (contribuente residente);

 

 

B) - 4   per mille aliquota ridotta:  per unità immobiliari, e relative pertinenze, di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale,  adibite ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado e al coniuge legalmente separato o divorziato, utilizzate quale residenza principale dagli stessi. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire dell’aliquota ridotta , “pena decadenza”, deve farne espressa richiesta su appositi modelli, predisposti dall’Ufficio competente, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, da presentare per ogni anno di imposta entro il termine utile del 20 dicembre.

 

 

C) - 4   per mille aliquota ridotta:  per unità immobiliari e relative pertinenze di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale,  adibite ad abitazione, affittate a residenti con contratto pluriennale registrato. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire dell’aliquota ridotta, “pena decadenza”, deve farne espressa richiesta su appositi modelli, predisposti dall’Ufficio competente, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, da presentare per ogni anno di imposta entro il termine utile del 20 dicembre.

 

 

D) - 6,5 per mille aliquota maggiorata: per unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione, di  proprietà di privati o società,  non rientranti nella fattispecie di cui a punti A-B-C.

 

 

E) -  5 per mille  aliquota ordinaria:  per tutte le  altre categorie non rientranti nei punti A-B-C-D

        e per le aree.

 

 

 

 

N.B. Art. 12, comma 1 – punto “b“ del vigente Regolamento Comunale: “classificate nelle categorie catastali C/2 ( cantine e locali di deposito ), C/6 ( garage posto auto ecc. ) e C/7             ( tettoie chiuse e aperte ) purchè ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare e un solo C/6 al di fuori dell’edificio o del complesso se tale condizione viene comunicata, su appositi modelli, all’Ufficio competente”.