LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996 n. 662, con il quale è stato sostituito l’art. 6 del D.L.G.S. 30/12/1992 N. 504 e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle aliquote e dell’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, il quale dispone quanto segue:

  1. "L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/1989 n. 144, e successive modificazioni".

  2. "L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro (......)"

Visto l’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996 n. 662, con il quale è stato sostituito l’art. 8 del DLGS 30/12/1992 N. 504 e successive modificazioni relativo alle riduzioni o detrazioni in materia di I.C.I., il quale dispone tra l'altro quanto segue:

  1. "L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili".

  2. "Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (€ 104) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".

  3. "A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio".

     

     

     

  4. "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".

Dato atto che a norma dell’art. 31, comma 1, della Legge 23/12/1998 n. 448, "i termini previsti per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali (….) per gli anni successivi (al 1998) sono fissati al 31 dicembre";

Visto che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera e) del DLGS n. 267 del 18.08.2000 sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquota d’impresa.

Ritenuto di doversi avvalere della facoltà dell’applicazione delle aliquote differenziate in quanto il Comune intende applicare per l’anno 2005, per la generalità dei contribuenti, due aliquote, una riguardante solo gli immobili caratterizzati dal requisito dell’abitazione principale (così come descritto nel Regolamento Comunale ICI),l’altra relativa a tutti gli altri immobili, privilegiando l’abitazione principale con una aliquota agevolata;

Rilevata la necessità di dover garantire il gettito per l’anno 2005 per l’imposta in oggetto, in considerazione delle esigenze di bilancio, confermando le aliquote già fissate per il 2004 e stabilendo le aliquote per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

Ritenuto di fissare la detrazione per abitazione principale in € 104,00 per l’anno 2005;

Visti:

Con votazione favorevole unanime e palese,

D E L I B E R A

  1. Di determinare per l’anno 2005:

    a) l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6% (sei per mille);

    b) l’aliquota agevolata relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura del 5,1% (cinque virgola uno per mille);

    in conformità all’art. 6 del DLGS 31/12/1992 N. 504.

  2. Di fissare per l’anno 2005 in € 104 l’importo della detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  3. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97.