IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera C.C. n. 82 del 29.12.98 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 25.2.2000 , n. 7 del 29.01.2001, n. 83 del 30.12.2002, n. 62 del 22/12/2003 e n. 63 del 13/12/2004 ;

Visto l’art. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997;

Ritenuto di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili le sottoriportate modificazioni, integrazione ed abrogazioni:

Al comma 5 dell’art. 7 le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" vengono sostituite dalle seguenti:"entro il 30 giugno di ogni anno".

"Per la minore imposta versata è applicata, altresì, la sanzione amministrativa del 30 per cento".

Udita la relazione del Sindaco, FORESTI GIUSEPPE, il quale riferisce che si tratta di una semplice modifica, infatti si propone di spostare dal 31 marzo al 30 giugno il termine entro il quale i cittadini devono segnalare le variazioni relative ai fabbricati. Poi, in relazione alle minori imposte introitate, dovuta a ritarda o omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è del 30%. Quindi, se un cittadino non dichiara correttamente, oltre a versare la differenza d'imposta dovuta, dovrà versare anche una sanzione del 30%. Poi vi è la proposta di trasformare le vecchie sanzioni da lire in euro, quindi dalle vecchie 100.000 a euro 51,65 da 500.000 a 258,23 euro;

Visti :

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

  1. Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti parti:

"Per la minore imposta versata è applicata, altresì, la sanzione amministrativa del 30 per cento".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

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Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25.02.2000

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 30/12/2002

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del /01/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - ICI, di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

 

Articolo 2

Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale.

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/92, si considerano non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati in base alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs 446/97, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento degli animali.
  2. In caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale sul terreno, lo stesso è ritenuto non fabbricabile pro-quota solo per i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo; qualora invece le quote in capo a coloro che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e pari o superiore al 50% il terreno non è ritenuto edificabile.

 

 

Articolo 3

Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

  1. L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. 1), D.Lgs 504/92 si applica esclusivamente ai fabbricati e a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dell'ente non commerciale utilizzatore.

 

 

Articolo 4

Estensione delle agevolazioni per le abitazioni principali

  1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione dell'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1/bis In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini della sola applicazione dell’aliquota agevolata sono equiparate all’abitazione principale:

  1. l’unità immobiliare abitativa posseduta dal soggetto passivo che concede la stessa a titolo di comodato gratuito, a parenti fino al 2° grado in linea retta , e ai parenti e fino al 2 ° grado in linea collaterale e agli affini di 1° grado.
  2. l’unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto su tutto il territorio nazionale, dal soggetto passivo che detiene la residenza anagrafica presso altro immobile, non di proprietà, a condizione che quest’ultimo risulti regolarmente locato al soggetto passivo.

  1. Il soggetto interessato può attestare delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione prevista per l'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
  2. Secondo i principi di cui all'art. 817 del codice civile beneficia dell'aliquota e della detrazione prevista per l'abitazione principale una sola pertinenza che risulti accatastata separatamente con categoria catastale C/6 (garage, box, ecc.);

 

 

Articolo 5

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

  1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi rilevati sul mercato, ai prezzi medi ricavati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dai criteri indicati al comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.
  3. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se, antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato, non utilizzato, in corso d'opera.
  4. In caso di demolizione del fabbricato e di ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c,d, e della legge 5 agosto 1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque ultimato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

 

Articolo 6

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

  1. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs 504/92, si applica nei seguenti casi:

  1. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92 non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto l'imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
  2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal responsabile dei servizi tecnici, o tecnico suoi delegato, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di variazione I.C.I. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
  4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda di perizia oppure dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione I.C.I.

 

 

Articolo 7

Modalità di versamento e dichiarazioni

  1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta utilizzando esclusivamente gli appositi moduli approvati dagli organi competenti mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima.
  2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera 1) del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile sita stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.
  3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del procedimento.
  4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta pari o inferiore a € 10,33.
  5. Viene soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione su modello ministeriale. In sostituzione il contribuente dovrà presentare, entro il 30 giungo di ogni anno, la comunicazione (come modello allegato al presente Regolamento) relativamente alle unità immobiliari interessate che avrà validità anche per gli anni successivi.
  6. Ogniqualvolta si verificassero delle variazioni del soggetto passivo d’imposta, il contribuente dovrà presentare la comunicazione di cui al comma precedente.

 

 

Articolo 8

Rimborsi

  1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il

termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla normativa vigente. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata dagli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo di tempo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assogettate a vincolo di inedificabilità.

  1. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, per le aree divenute inedificabili a seguito di deliberazione di variazione degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore somma versata tra imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art 5 della stessa legge, quale area edificabile.
  2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quantaltro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

  3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33 o equivalente importo in euro.

 

 

Articolo 9

Liquidazione e accertamento

  1. Il Comune fissa il termine di decadenza per l'emissione di avvisi di liquidazione di rettifica e di accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione ed entro tale termine, gli anzidetti avvisi devono essere notificati al contribuente, con recupero spese, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. Il Comune, per la propria azione impositrice, può avvalersi dell'Istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
  3. La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo fissa all'inizio di ogni anno le direttive da seguire per le operazioni di controllo, indicando gli obiettivi da perseguire, le priorità e le risorse da impiegare. In ogni caso l’azione di controllo e di verifica è rivolta all’accertamento di omessi o parziali versamenti dovuti al Comune.

 

Articolo 10

Differimenti dei versamenti per situazioni particolari

  1. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
  2. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei temine dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici e calamità di particolare gravità.

 

Articolo 11

Sanzioni ed Interessi

  1. Per l'omessa presentazione della comunicazione e di ogni variazione di incremento dell’imposta ai sensi dell’art. 7 si applica la sanzione amministrativa per un importo non inferiore alla rendita catastale dell’unità evasa e, comunque, non inferiore ad € 103,29 e non superiore ad € 516,46.
  2. Per ogni ulteriore omissione di variazione o cessazione non incidente nella liquidazione dell’imposta si applica la sanzione minima di € 51,65.

    "Per la minore imposta versata è applicata, altresì, la sanzione amministrativa del 30 per cento".

  3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
  4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da "€ 51,65 ad € 258,23". La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
  5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
  6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  7. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 133 del 13.05.1999, gli interessi per la riscossione e per il rimborso eventuale dell'ICI saranno dovuti nella stessa misura prevista per le imposte erariali, anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti all'anno 2000.

 

Articolo 12

Compensi incentivanti al personale

  1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'ICI è riconosciuto un compenso incentivante.
  2. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale all'inizio di ogni anno, sugli importi per imposta, sanzioni ed interessi, delle liquidazioni e degli accertamenti divenuti definitivi.
  3. Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati, con provvedimento motivato, dal responsabile dell'ufficio tributi;
  4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

 

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.