Comune di Casalmaggiore

              Provincia di Cremona

 

 

 


DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI E ALIQUOTA ICI  ANNO 2005 CON CONTESTUALE  FISSAZIONE  DELLE  RIDUZIONI  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA STESSA.

 

 

 

La Giunta Comunale, con Deliberazione n° 394  del 02/12/2004, in merito all'oggetto indicato ha

DELIBERATO

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2005 nella misura indifferenziata del   5,75  per mille;

 

- per l'anno 2005  è fissata in   €uro 130,00  fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

- di non applicare per l’anno 2005 agevolazioni per gli immobili di proprietà degli Enti senza scopo di lucro né per gli immobili oggetto di intervento così come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997 n. 449;

 

- l'aliquota agevolata (4 per mille) e per un massimo di due anni (compreso il 2005) rapportato ai mesi per i quali si protrae tale condizione, per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Decorso tale periodo massimo qualora l'immobile risulti ancora invenduto, l'imposta viene applicata nella misura ordinaria;

 

-  di stabilire che per il periodo di imposta 2005,  è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l'unità immobiliare non risulti locata;

 

-   di stabilire l’esclusione dall’ICI per gli alloggi di proprietà dell’ALER locati ad inquilini che fruiscono del fondo sociale per il pagamento del canone;

 

-  possono godere della detrazione spettante all’abitazione principale le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L’unico ammontare di detrazione dell’imposta per l’abitazione principale può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell’abitazione principale medesima appartenente al titolare di questa. La detrazione spetta per una sola pertinenza purchè sia contigua all’abitazione principale;